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Fisco

Transaction costs (ma non solo) e rimborso dell’IVA: partita ancora aperta

di Massimo Sirri

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mar 17, 2026
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Se la risposta a interpello n. 58 del 2 marzo scorso doveva scrivere la parola “fine” sull’annosa questione della detrazione IVA sui costi sostenuti in relazione alle operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO), non pare che l’obiettivo sia stato raggiunto: né sotto il profilo della scelta privilegiata dalle Entrate per consentire il recupero dell’imposta, le cui conseguenze potrebbero non essere state pienamente valutate, né con riguardo alla gestione delle ricadute pratiche che l’atteso riconoscimento del diritto determina, anche per il settore dell’imposizione diretta.

Prima di procedere, vale però la pena ricostruire sinteticamente la questione. Si parte dal 2016 (la cronologia degli eventi è stata ben riassunta da A. Cazzato su Blast del 16 febbraio 2026), allorché la circolare n. 6/E ha espresso il proprio negativo orientamento in merito alla possibilità di detrarre l’imposta sui costi in questione, nel presupposto che le società veicolo (SVP) che li sostengono, create ai fini dell’acquisizione delle imprese target e destinate a fondersi con esse, non sarebbero in realtà “veri” soggetti passivi IVA, atteggiandosi piuttosto a holding statiche che non svolgono alcuna attività rilevante ai fini del tributo. Solo con le sentenze della Cassazione n. 22608 e n. 22649 del 9 agosto 2024, la giurisprudenza ha rigettato l’orientamento dell’amministrazione finanziaria. Ed è a tale giurisprudenza che la Commissione europea ha rinviato espressamente, nell’estate del 2025, in risposta alla denuncia dell’AIDC Milano del 20 giugno dello stesso anno, segnalando che la questione può dirsi chiusa e che l’eventuale mancato rispetto delle statuizioni della Corte di Cassazione potrà essere fatto valere nelle competenti sedi giudiziarie. Ecco quindi l’Agenzia delle entrate, la quale, con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026, valorizza il carattere “prodromico” e “preparatorio” dell’attività della società veicolo e conclude affermando che può ritenersi detraibile l’IVA sui costi sostenuti da tali società nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria della specie.

Si arriva così alla risposta n. 58/2026 (anch’essa già esaminata da S. Baseggio e B. Marini su Blast del 2 marzo scorso) che rappresenta o, meglio, che avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo atto della vicenda, stabilendo le modalità tramite le quali gli operatori - che abbiano confidato nel pregresso restrittivo orientamento del fisco – sono ora ammessi al recupero dell’imposta originariamente non detratta. Il tutto, fermo restando che, in caso di eventuali contestazioni in corso per i casi in cui la detrazione sia stata invece operata a dispetto delle contrarie indicazioni della prassi ufficiale, si ritiene che gli uffici dovrebbero agire in via di autotutela ai sensi dell’articolo 10-quinquies della legge n. 212/2000, annullando gli atti alla base di dette contestazioni.

Comunque sia, limitandosi alla risposta, a fronte della procedura prospettata dall’istante di presentare le dichiarazioni integrative al fine di far emergere tale imposta, le Entrate, seguendo la propria più recente (non sempre univoca) linea interpretativa, sottolineano che il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA non è riconducibile a “errori od omissioni” bensì “ad una scelta consapevole” del contribuente, con l’effetto che non è ammissibile il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, Dpr n. 322/1998. Ciò nonostante, dal momento che la mancata detrazione non consegue a “colpevole inerzia” dell’operatore, ma dipende dalla fiducia “nella posizione erariale circa l’indetraibilità dell’imposta” sui costi relativi alle operazioni di MLBO, l’Agenzia valuta che sia possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 1, Dpr n. 633/1972, il cui presupposto può essere “correlato alle sentenze della Corte di Cassazione” e può essere fatto “decorrere quindi dal 9 agosto 2024”.

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