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Fisco

Interpello n. 58/2026: il percorso ad ostacoli per ottenere il rimborso dell’IVA per chi si è prudenzialmente adeguato alla prassi – poi rettificata – delle Entrate

di Simona Baseggio e Barbara Marini

mar 02, 2026
∙ A pagamento

Con la risposta ad interpello n. 58/2026 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della detraibilità e delle modalità di recupero dell’IVA assolta sui c.d. transaction costs sostenuti nell’ambito di operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO), recependo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024 e già fatto proprio dalla risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026. La risposta dell’Agenzia ha però una “latitudine” più ampia.

Il caso specifico riguarda un’operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ai sensi dell’articolo 2501-bis c.c., nell’ambito della quale sono stati sostenuti rilevanti costi professionali funzionali alla strutturazione e realizzazione dell’MLBO, con tempestiva annotazione delle fatture ma senza avere detratto l’imposta, in ossequio alla prassi allora vigente che qualificava la SPV come holding “statica” priva di diritto alla detrazione in assenza di operazioni attive imponibili.

Alla luce del mutamento giurisprudenziale intervenuto nell’agosto 2024, l’istante chiede se possa presentare ora dichiarazioni IVA integrative al fine di fare emergere il credito non detratto, per poi utilizzarlo in compensazione oppure chiederlo a rimborso ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia esclude la percorribilità della dichiarazione integrativa ex articolo 8, comma 6-bis, d.P.R. n. 322/1998, ritenendo che il mancato esercizio della detrazione non sia riconducibile a un “errore od omissione”, bensì a una scelta consapevole adottata in conformità ai chiarimenti di prassi allora vigenti; conseguentemente, indica quale strumento esperibile l’istanza di restituzione dell’imposta non dovuta ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, con applicazione del termine biennale decorrente dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, individuato nella data del 9 agosto 2024, coincidente con il deposito delle sentenze della Cassazione.

Tre i profili di maggior rilievo che si ricavano dalla risposta.

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