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Dopo il Senato anche la Camera fallisce il recepimento delle tutele affermate nella sentenza Italgomme
Fisco

Dopo il Senato anche la Camera fallisce il recepimento delle tutele affermate nella sentenza Italgomme

di Alberto Calzolari

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Blast
lug 17, 2025
∙ A pagamento
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Dopo il Senato anche la Camera fallisce il recepimento delle tutele affermate nella sentenza Italgomme
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È stato approvato ieri in Commissione Finanze alla Camera l’emendamento al Dl fiscale che si propone di recepire le istanze di modifiche ordinamentali scaturenti dalla sentenza Italgomme (Corte EDU 6.2.2025, Causa Italgomme Srl et alii v. Italia, più volte commentata sulle colonne di BLAST).

Purtroppo, come in occasione del DdL 1376 presentato in Senato all’indomani della pubblicazione della sentenza Italgomme, occorre rilevare l’assoluta inadeguatezza della proposta normativa, anche se per ragioni completamente differenti (sul ddl del Senato cfr. su BLAST A. Carinci, “La sentenza Italgomme smuove le acque, ma l’impressione è che la mira sia sbagliata” del 14.3.2025; A. Calzolari, “Presentato un ddl per l’adeguamento alla sentenza Italgomme” del 7.3.2025).

Iniziamo col dire che alla Camera è stata, in parte, “aggiustata la mira”: almeno stavolta l’oggetto della novella proposta è corretto, essendo volto ad aumentare il grado di tutela del contribuente rispetto al domicilio commerciale, laddove in Senato le modifiche normative erano destinate esclusivamente a rafforzare le garanzie sull’abitazione (anche a uso promiscuo) del contribuente (è noto che la sentenza Italgomme ha condannato l’Italia per l’insufficiente tutela, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, assicurata al contribuente nella sede dell’attività lavorativa, sia per l’impresa individuale, sia per la società commerciale, sia per lo studio professionale).

Se l’oggetto della proposta normativa è corretto, non altrettanto può dirsi per il suo contenuto. L’emendamento approvato in Commissione Finanze mira, infatti, a introdurre, in sede di conversione del Dl 84, l’articolo 13-bis, che consta di due soli semplici commi, volti rispettivamente a precisare il contenuto delle autorizzazioni e dei PVC afferenti alle verifiche fiscali in loco, e a disciplinare l’efficacia temporale della novella. Sotto il primo profilo, la norma propone di modificare l’articolo 12 c. 1 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000), aggiungendo dopo il primo periodo la seguente disposizione: “Negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti ai sensi del comma 4 dovranno essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso”.

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