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Fisco

Anche i contratti invalidi consentono la detrazione IVA: il filtro della giustizia UE

di Massimo Sirri

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Blast
ott 13, 2025
∙ A pagamento
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La risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025, emendata il successivo giorno 7 per chiarire che l’esclusione del rimborso dell’IVA “non dovuta” (articolo 30-ter, Dpr n. 633/1972) opera se l’iniziativa di riqualificazione contrattuale dell’Amministrazione finanziaria s’inserisce “in un contesto di frode” e non in ogni e qualsiasi caso di “riqualificazione”, ha sollevato diversi interrogativi sui quali sono state già esposte talune considerazioni critiche (si veda D. Deotto, Blast del 6 ottobre scorso e B. Marini, sempre su Blast del 3 ottobre). A questi contributi proviamo ad aggiungere un’ulteriore riflessione che chiama direttamente in causa il fatto che, negli accertamenti volti a fornire una nuova “versione” degli accordi contrattuali (riqualificandoli per l’appunto), gli organi di controllo spesso dimenticano di considerare che anche un’eventuale nullità del contratto stipulato (che è ciò in cui spesso si risolve l’inesistenza giuridica contestata) non è sempre idonea a impedire la detrazione dell’imposta. Ciò che eliminerebbe alla radice gran parte dei problemi di recuperabilità dell’IVA non dovuta di cui all’articolo 30-ter del Dpr n. 633/1971972, la cui disciplina presuppone la contestuale rettifica della detrazione in capo al cessionario/committente, come riferito dalla risoluzione n. 50/E trattando del comma 2 della norma.

Al riguardo, un particolare rilievo spetta alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di giustizia europea nella sentenza di cui alla causa C-114/22 del 25 maggio 2023, occupandosi del diritto di detrazione in relazione a un’operazione di cessione di marchi ritenuta nulla, in ossequio alle regole civilistiche dello Stato interessato dalla controversia (la Polonia). Nei limiti fisiologici di questo spazio, è ragionevole concludere che tale pronuncia fissi “tre condizioni” e “tre circostanze”. La loro contestuale presenza (per le condizioni) e assenza (per le circostanze) autorizza l’operatore – che sia parte di un contratto civilisticamente/giuridicamente invalido - a esercitare la detrazione dell’IVA sulle fatture emesse in esecuzione di tale rapporto.

Quanto alle tre condizioni, esse consistono nel fatto (utilizzando le parole sella sentenza) che

i) “l’interessato sia un «soggetto passivo»”, che

ii) “i beni o i servizi invocati a fondamento del diritto alla detrazione dell’IVA siano impiegati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta” e che

iii) tali beni/servizi “siano resi da un altro soggetto passivo”.

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