Statuto del contribuente, diritto UE e disapplicazione della norma interna: osservazioni a margine della recente sentenza sul favor della CGT Roma
di Vincenzo Fusco
La sentenza della Corte di giustizia tributaria (CGT) di I grado di Roma n. 2288 del 16 febbraio scorso (si veda il commento di Annalisa Cazzato qui su Blast) merita di essere segnalata non soltanto per l’esito cui perviene in punto di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ma soprattutto per il metodo che adotta nel risolvere il conflitto tra norma interna e principio sovranazionale.
Il Giudice romano, infatti, restituisce pienezza alla funzione del giudice comune, baluardo dell’effettività del diritto dell’Unione, disapplicando la norma nazionale in contrasto con la disciplina eurounitaria direttamente efficace.
La controversia riguardava l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal Dlgs. 14 giugno 2024, n. 87, e segnatamente il limite temporale fissato dall’articolo 5 del decreto, che ne circoscrive l’operatività alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
La CGT, rilevato che il nuovo assetto sanzionatorio risultava più favorevole rispetto a quello previgente, ha ritenuto che la preclusione alla sua applicazione retroattiva “non è aderente al contesto normativo e giurisprudenziale vigente in Europea, a cui la legge delega si ispira, sia in relazione al criterio di proporzionalità della sanzione (sent. NE C-205/20,) sia a quello dell’applicabilità retroattiva delle norme più favorevoli ex art 49 paraf 1 della Carta di Nizza e artt. 6 e 7 Cedu”. Conseguentemente ha disapplicato la disposizione interna transitoria, ordinando il ricalcolo delle sanzioni secondo il regime sopravvenuto più mite.
Quel che colpisce è che la CGT giunga a tale risultato riaffermando il dovere del giudice di merito di non applicare la norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione, senza avvertire la necessità di rifugiarsi nella mediazione del giudizio di legittimità costituzionale.
E ciò in un momento in cui la giurisprudenza costituzionale sembra sempre più incline a prospettare la via alternativa della questione incidentale ex articoli 11 e 117, primo comma della Costituzione, ritrattando i principi enunciati dalla Corte di giustizia UE nel caso Simmenthal (causa C-106/77), cui faceva eco l’arresto della Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 1984 (caso Granital), secondo il quale le norme comunitarie immediatamente applicabili operano nell’ordinamento nazionale con piena ed ininterrotta efficacia, senza che la legge ordinaria, anteriore o successiva, possa limitarne l’ambito.
In tempi più recenti, infatti la Consulta (Corte Costituzionale n. 181 del 2024) ha affermato che il giudice nazionale, in presenza di un contrasto tra norma interna e diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta, può non applicare la disposizione nazionale incompatibile, ma può anche sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, Costituzione, tutte le volte in cui la questione relativa alla compatibilità fra diritto dell’Unione e diritto interno abbia un “tono costituzionale”.
Ferme le obiezioni sollevate in dottrina per la sua scarsa determinatezza, la sentenza rischierebbe di ingenerare nel giudice comune una situazione di imbarazzo sul corretto esercizio del proprio potere-dovere di non applicazione, dovendo peraltro connotare le questioni poste al suo vaglio in ragione del presupposto “tono costituzionale”.
La decisione della CGT di Roma si sottrae a questa deriva, affermando molto chiaramente – secondo il pensiero già espresso dalla CGUE nella causa Baji Trans (C-544/23) – che qualora non sia possibile procedere a un’interpretazione della norma nazionale in modo conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato di quest’ultimo esige che il giudice nazionale incaricato di applicare la norma, nell’ambito della propria competenza, disapplichi qualsiasi norma del diritto nazionale contraria alle disposizioni del diritto dell’Unione che ha effetto diretto.
Benché non espressamente citato, si ritiene che la sentenza ben si collochi nel nuovo ordine sistematico impresso dall’articolo 1 dello Statuto, recependone in nuce i risvolti interpretativi.
Detto in modo più esplicito, se lo Statuto stabilisce che criterio di interpretazione della legislazione tributaria sono, oltre alla Costituzione, i principi dell’ordinamento dell’UE e della Convenzione EDU, allora il giudice, prima ancora di porsi il problema se una questione abbia o meno un “tono costituzionale”, è chiamato a leggere l’intero sottosistema fiscale secondo una logica di conformazione a siffatti principi.
La forza assiologica dell’articolo 1 dello Statuto sta dunque nel fatto che esso veicola principi che trovano il loro fondamento non solo nella Costituzione, ma anche nell’ordinamento dell’Unione e nella Convenzione EDU; ed è perciò che, quando il giudice tributario ne fa applicazione, non si limita ad una semplice operazione esegetica, esercitando piuttosto una funzione di integrazione del sistema delle fonti, laddove la tutela del contribuente prende forma come effetto congiunto del diritto interno e delle sue matrici sovranazionali.


