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Fisco

La bocciatura della deroga al favor rei: quando la “scure” giudiziale si abbatte sui meccanismi di tutela del bilancio pubblico

di Annalisa Cazzato

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mar 24, 2026
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È arrivata, dalla giurisprudenza di merito, una prima sonora bocciatura alla deroga al favor rei prevista espressamente dal legislatore in sede di attuazione della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo e tributario.

Il caso oggetto della sentenza n. 2288 del 16 febbraio 2026 della Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma è estremamente semplice, trattandosi dell’impugnazione di un avviso di accertamento, fondato sulla contestazione di alcuni costi accertati dall’Ufficio come indeducibili ai fini delle imposte sui redditi e (in parte) indetraibili ai fini IVA per mancata produzione delle fatture di addebito, che - sinteticamente - è finito dinanzi alla cognizione del giudice tributario solo in relazione al quantum delle sanzioni irrogate.

Il ricorso, infatti, poggiava sulla mancata applicazione, da parte dell’Agenzia, in sede di determinazione delle sanzioni, dello jus superveniens mitior (quello, appunto, del Dlgs. 87 del 2024) in forza di una previsione (contenuta all’articolo 5) limitativa del favor rei, quindi, secondo il ricorrente, illegittima in quanto contraria, sul fronte del diritto interno, al combinato disposto degli articoli 3 e 25 della Costituzione, e, sul piano sovranazionale, alle prescrizioni dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 49 della Carta Fondamentale dei diritti dell’Unione europea, oltre che in contrasto con copiosa giurisprudenza unionale.

L’Ufficio resisteva, facendo leva sulla nota posizione, sensibile alle ragioni delle casse dello Stato, sostenuta dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1274 del 2025 con la quale i giudici di legittimità, dopo aver (alquanto sbrigativamente) circoscritto la portata della nota sentenza Engel, archiviando il problema della violazione dell’articolo 25 Cost. in materia di sanzioni penali sulla base dell’assunto secondo cui “Le regole di garanzia affermate dai principi unionali in tema di reato si estendano alle sanzioni amministrative, ma questo non significa che reato e pena siano perfettamente coincidenti con violazione amministrativa-tributaria e sanzione”, e dopo aver altresì ripercorso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, quanto sono legittime le deroghe legislative al principio del favor rei ove rispondenti ad altrettanto rilevanti principi costituzionali, hanno concluso riconoscendo alla tutela del gettito erariale il valore di controlimite costituzionale, nella misura in cui questo “riversa direttamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni standard in materie di rango costituzionale altrettanto sensibili, quali le prestazioni sanitarie (art. 32 Cost.), scolastiche (art. 34 Cost.), di sicurezza pubblica, ecc.”.

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