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Fisco

Scorporo dell'IVA negli accertamenti induttivi: marcia indietro della Cassazione

di Andrea Gaeta

apr 20, 2026
∙ A pagamento

Con l’ordinanza n. 10166, pubblicata ieri – domenica – 19 aprile, la Corte di Cassazione, sovvertendo quanto stabilito nell’ordinanza n. 31406/2025, afferma che, in caso di accertamento analitico-induttivo, l’IVA non può essere scorporata dai maggiori ricavi accertati, ma deve essere applicata separatamente sull’imponibile ricostruito.

La vicenda da cui origina l’ordinanza n. 10166/2026 riguarda una società nei cui confronti erano stati determinati, con metodo analitico-induttivo, ingenti ricavi in nero, risultanti da documentazione extracontabile rinvenuta nel corso di perquisizioni. La società aveva sostenuto che i corrispettivi occulti, non essendo stata possibile la rivalsa nei confronti dei clienti, dovessero intendersi già comprensivi di IVA. Sia la CTP che la CGT di secondo grado avevano accolto questa tesi, che la Cassazione non ha condiviso (pur confermando la possibilità di riconoscere costi in via forfetaria).

Il ragionamento della Corte si muove su due piani. Sul piano probatorio, afferma che lo scorporo è consentito solo ove sia accertata l’effettiva incorporazione dell’IVA nel prezzo versato dall’utilizzatore finale, prova che il contribuente non ha fornito (e che, in realtà, non si vede proprio come avrebbe potuto fornire).

Sul piano sistematico, richiama l’art. 99 del TUIR, che esclude la deducibilità delle imposte per cui è prevista la rivalsa, e l’art. 60, comma 7, del DPR n. 633/1972, che consente al cedente di esercitare la rivalsa sui propri clienti anche successivamente all’accertamento. Se la rivalsa è possibile, afferma la Corte, allora non vi è ragione di scorporare l’IVA.

A sostegno della propria conclusione, la Corte richiama le sentenze n. 6951/2017 e n. 25627/2021, nonché la più recente ordinanza n. 16471/2025, che aveva adottato la medesima soluzione in una fattispecie di accertamento basato su movimentazioni bancarie.

Senonché, tra la n. 16471/2025 e la n. 10166/2026 si colloca la n. 31406/2025, commentata qui su Blast, che aveva capovolto questa impostazione. La pronuncia – relativa a un evasore totale, completamente sconosciuto al Fisco – aveva enunciato il principio secondo cui la ricostruzione induttiva della materia imponibile deve intendersi sempre comprensiva dell’IVA, con conseguente diritto del soggetto passivo a detrarre l’imposta assolta a monte. Il fondamento della soluzione è stato individuato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare nelle sentenze CB (causa C-521/2019) e Fontana (causa C-648/16), alle quali si dovrebbe aggiungere, sebbene non citata, C-249/12 e 250/12, Corina-Hrisi Tulică. Poiché l’IVA deve gravare unicamente sul consumatore finale, calcolare l’imposta in aggiunta ai corrispettivi che già la incorporano significa farla gravare sul soggetto passivo intermedio, trasformandola in un costo d’impresa.

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