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Schema di atto e sospensione feriale: quanto vale una risposta a Telefisco?

di Simona Baseggio e Barbara Marini

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lug 27, 2026
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Sulla sospensione estiva dei termini che ruotano attorno allo schema di atto si è ormai formata una piccola letteratura. L’Agenzia, informalmente (non c’è un documento di prassi ufficiale) a Telefisco, ha riconosciuto alle (sole) controdeduzioni nei sessanta giorni la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del d.l. 223/2006. Su queste pagine abbiamo espresso qualche riserva sull’inquadramento di tali osservazioni/controdeduzioni (così come dell’istanza di adesione) tra i «documenti e le informazioni richiesti» al contribuente. Vediamo quindi di svolgere qualche ulteriore riflessione.

Il punto di partenza è che quei termini, i sessanta giorni per le osservazioni e i trenta per l’istanza di adesione, sono posti nell’interesse del contribuente. Il comma 3 dell’articolo 6-bis dello Statuto assegna un termine «non inferiore» a sessanta giorni: è un minimo di garanzia, non una tagliola. E il comma 4 impone all’ufficio di tenere conto delle osservazioni senza richiamare, a differenza di quanto avviene in tema di abuso del diritto, alcun vincolo di tempestività. Come già sostenuto su queste pagine, «Osservazioni allo schema di atto oltre i sessanta giorni: l’Ufficio è tenuto a rispondere o può ignorarle?», finché l’atto non è uscito dalla sfera di disponibilità dell’ufficio le osservazioni tardive entrano comunque nel bagaglio istruttorio da valutare da parte dell’ufficio.

Da qui la prima conseguenza: nulla vieta all’ufficio che non abbia ancora emesso l’atto di prendere in considerazione le memorie, e persino l’istanza di adesione, pervenute oltre la scadenza. Se il contraddittorio serve davvero a formare l’atto, le ragioni del contribuente che arrivano prima dell’accertamento vanno lette, non cestinate per una manciata di giorni. In questa fase, dunque, la disputa sulla sospensione feriale è in larga parte teorica: che agosto sospenda o meno il termine, il contribuente non decade da nulla, e l’ufficio conserva il potere, se non il dovere, di ascoltarlo.

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