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Fisco

Osservazioni allo schema di atto oltre i sessanta giorni: l’Ufficio è tenuto a rispondere o può ignorarle?

di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti

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Blast
dic 04, 2025
∙ A pagamento

L’introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo, disciplinato dall’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, ha posto gli operatori del settore di fronte a nuove dinamiche procedurali.

Come ormai noto, eccetto che per gli atti individuati dal DM 24/04/2024 (esclusi dal contraddittorio preventivo obbligatorio), l’emissione dell’atto impositivo deve essere preceduta da uno schema di atto, a fronte del quale il contribuente ha la possibilità di trasmettere istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni o, in alternativa, delle deduzioni difensive.

In relazione a quest’ultima facoltà, viene assegnato al contribuente un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni (comma 3 dell’articolo 6-bis).

Come si potrà notare, la norma non fissa un termine perentorio di 60 giorni, ma un termine temporale minimo che l’ufficio impositore è tenuto a “concedere” al contribuente per permettere di presentare le proprie osservazioni.

Viene pertanto da chiedersi cosa accade se il contribuente formula le proprie osservazioni oltre i 60 giorni successivi al ricevimento dello schema di atto.

Il tema è senz’altro rilevante anche alla luce delle recenti novità – già commentate su Blast – introdotte dal decreto “correttivo” Irpef/Ires, il quale ha stabilito che il termine di 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto riguarda sia le osservazioni, sia la possibilità di proporre istanza di accesso agli atti.

Sicché, il contribuente che effettua la richiesta di accesso agli atti del fascicolo, considerando anche i tempi di evasione da parte dell’Amministrazione finanziaria, potrebbe avere a disposizione un lasso temporale limitato per predisporre le proprie osservazioni una volta che ha preso visione dei documenti messi a disposizione dall’ufficio.

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