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Fisco

Sanzioni multiple sulle perdite da Covid: oltre il danno, la beffa

di Simona Baseggio e Barbara Marini

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Blast
dic 12, 2025
∙ A pagamento

A distanza di anni dall’introduzione dei contributi a fondo perduto per l’emergenza pandemica, la partita fiscale su tali somme si è trasformata in un lungo tempo supplementare. Il nodo, ampiamente dibattuto (si veda l’intervento di Dario Deotto e Luigi Lovecchio su Blast, “I contributi Covid sono esenti ma le perdite sono riportabili”), riguarda la possibilità – o, per l’Agenzia, l’impossibilità – di riportare le perdite fiscali generate proprio nell’esercizio in cui quei contributi sono stati imputati a bilancio.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale possibilità deve essere negata, in virtù del meccanismo dell’art. 84 del Tuir, che prevede l’esclusione dal riporto delle perdite per la parte riferibile ai proventi esenti (ritenendo tali i contributi Covid). Una ricostruzione, quella dell’Amministrazione finanziaria, che – come già osservato dalla dottrina – si regge su un’interpretazione problematica dell’art. 10-bis del decreto “Ristori”, che menziona solo gli articoli 61 e 109 del Tuir, ma non l’art. 84 dello stesso Tuir.

Fin qui, nulla di nuovo. Ma c’è un risvolto meno noto, e finora poco considerato, che merita attenzione: accanto all’avviso di accertamento per l’anno in cui la perdita è stata utilizzata, l’Agenzia notifica anche un accertamento riferito all’anno in cui la perdita si è originata, con l’unico scopo di irrogare una sanzione formale da 250 euro per “dichiarazione infedele, in presenza di erronea imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito senza danno per l’Erario”, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Dlgs 471/1997.

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