I contributi Covid sono esenti ma le perdite sono riportabili
di Dario Deotto e Luigi Lovecchio
Sta destando particolare clamore l’attività di verifica (e di rettifica) messa in atto in questo ultimo periodo dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi Covid e hanno conseguito perdite fiscali che sono state riportate negli esercizi successivi.
Occorre rilevare che, in base all’articolo 10-bis del Dl 137/2020 (cosiddetto “decreto ristori”), “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19… non concorrono alla formazione del reddito imponibile … e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,” del Tuir.
Le contestazioni dell’Agenzia si fondano su quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir, in base al quale “la perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5” Tuir. La ratio di tale previsione è quella di evitare che la perdita fiscale venga riportata in avanti in presenza di componenti reddituali esenti che, come tali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
In pratica, secondo l’Amministrazione finanziaria, poiché l’articolo 10-bis del “decreto ristori” richiama (soltanto) le disposizioni degli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, le quali esplicano i loro effetti in presenza di proventi esenti, si avrebbe l’indiretto inquadramento dei contributi Covid tra quest’ultimi, con la conseguente rilevanza dei medesimi ai fini della (sola) previsione dell’articolo 84 Tuir, non menzionata dal “decreto ristori”.
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