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Fisco

Ravvedimento operoso e rimborso: l’inversione “a U” della Cassazione

di Andrea Gaeta

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apr 15, 2026
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Con l’ordinanza n. 9224, pubblicata il 12 aprile scorso (sì, era domenica: non è un nostro errore), la Corte di Cassazione, capovolgendo l’impostazione accolta appena due mesi prima con la sentenza n. 3346, afferma che la scelta di avvalersi del ravvedimento operoso ha natura negoziale ed è tendenzialmente irrevocabile, senza distinguere tra imposta e sanzioni.

La sentenza n. 3346/2026, commentata qui su Blast, aveva invece tracciato una netta distinzione tra la natura del versamento delle penalità e quella del versamento dell’imposta. Le prime, pagate in misura ridotta nell’ambito del ravvedimento, non sono ripetibili, in quanto il ricorso all’istituto costituisce una dichiarazione di volontà di carattere negoziale, incompatibile con la successiva istanza di rimborso. Il versamento dell’imposta, invece, è da considerare una mera dichiarazione di scienza, liberamente modificabile in presenza di errori di fatto o di diritto. Per questo motivo, aveva affermato la Cassazione, il contribuente che abbia restituito somme indebitamente percepite a titolo di rimborso IVA, e lo abbia fatto attraverso il canale del ravvedimento, non presta acquiescenza alla pretesa e non perde il diritto a richiedere la restituzione dell’imposta.

L’ordinanza n. 9224/2026 riguarda la vicenda di una nota multinazionale che aveva versato l’IRES tramite ravvedimento operoso in relazione ai redditi prodotti dalla stabile organizzazione svizzera di una controllata olandese, ritenendo a torto che dovesse applicarsi il regime delle controlled foreign companies (CFC). Ottenuta successivamente dall’Amministrazione finanziaria elvetica l’attestazione che la stabile organizzazione era assoggettata a tassazione ordinaria per il 2008, la società aveva presentato istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR n. 602/1973.

La Corte di giustizia tributaria regionale della Toscana aveva accolto il ricorso, ritenendo che il contribuente fosse incorso in un errore determinante del consenso, tale da giustificare la restituzione dell’imposta versata.

La Cassazione cassa questa pronuncia, affermando che nel caso di ravvedimento operoso non opera la generale emendabilità dell’errore commesso nella dichiarazione dei redditi, riconosciuta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13378 del 2016. Poiché il ravvedimento è un atto di natura negoziale, la sua ritrattazione è subordinata alla prova rigorosa dell’errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell’articolo 1428 c.c., con onere a carico del contribuente. Il giudice di rinvio è chiamato a verificare la sussistenza di tali requisiti, anche se è facile immaginare quale sarà l’esito finale della decisione.

Ciò che colpisce è che l’ordinanza n. 9224/2026, la cui camera di consiglio risale al 4 marzo scorso, non si confronta in alcun modo con la sentenza n. 3346/2026, depositata il 14 febbraio precedente. I due provvedimenti provengono da collegi diversi della medesima sezione tributaria, ma questa circostanza non vale a giustificare un esito così contraddittorio. Mentre la sentenza n. 3346/2026 distingueva tra imposta e sanzioni, attribuendo natura negoziale solo alla scelta relativa a queste ultime, l’ordinanza n. 9224/2026 tratta unitariamente tutto quanto versato in sede di ravvedimento, senza operare alcuna distinzione e ignorando il precedente.

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