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Fisco

L’imposta versata in sede di ravvedimento può essere rimborsata. Riflessi anche per il caso recente delle “perdite Covid”

di Andrea Gaeta

feb 16, 2026
∙ A pagamento

Con la sentenza n. 3346, pubblicata il 14 febbraio 2026, la Corte di Cassazione traccia una netta linea di demarcazione tra la natura negoziale del ravvedimento operoso, che preclude la restituzione delle sanzioni versate, e la ripetibilità dell’imposta, che rimane un diritto del contribuente qualora il versamento risulti essere indebito.

La Corte, con notevole chiarezza sistematica, distingue il pagamento del tributo, quale mera dichiarazione di scienza, dalla scelta di avvalersi del ravvedimento per le sanzioni, qualificata come dichiarazione di volontà. In questo contesto, viene precisato che il semplice versamento, anche se effettuato a titolo di ravvedimento, non integra acquiescenza alla pretesa impositiva in assenza di un atto formale e di una chiara volontà abdicativa.

La controversia trae origine da un’istanza di rimborso IVA relativa al maxicanone di un contratto di leasing immobiliare. Dopo aver ottenuto un primo rimborso in via automatizzata, la società contribuente, a seguito di contestazioni informali da parte dell’Agenzia delle Entrate, aveva restituito in via prudenziale l’importo percepito, maggiorato di sanzioni e interessi, tramite il ravvedimento operoso. Successivamente, ritenendo comunque fondato il proprio diritto, aveva presentato una nuova istanza di rimborso, sulla quale si formava il silenzio-rifiuto che ha dato avvio al contenzioso, risoltosi in senso favorevole alla società nei due gradi di merito.

Sul piano sostanziale, la Corte si allinea alla consolidata giurisprudenza unionale e di legittimità, ribadendo che un’operazione di leasing è equiparabile all’acquisto di un bene ammortizzabile ai fini del rimborso IVA quando si verifica un trasferimento sostanziale dei rischi e benefici e l’opzione di riscatto finale rappresenta l’unica scelta economicamente razionale per l’utilizzatore.

Il vero punto di interesse della pronuncia, tuttavia, non risiede tanto in questo profilo, bensì in quello procedurale, relativo agli effetti del pagamento eseguito tramite ravvedimento operoso.

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