C’è soddisfazione per le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 del 12 febbraio scorso, la quale, sulla scia della giurisprudenza di vertice nazionale ed europea, ha ammesso la detraibilità dell’IVA sui transaction costs sostenuti per realizzare operazioni di acquisizione con indebitamento (merger leveraged buy-out ovvero MLBO). Fissato il principio, è però il momento di svolgere qualche riflessione sulle sue ricadute pratiche.
La vicenda della detraibilità dell’imposta (ben riassunta e commentata da A. Cazzato su Blast del 16 febbraio) impone infatti di comprendere come declinare in concreto il riconoscimento del diritto di detrarre l’imposta sui costi sostenuti dalla società veicolo (la cosiddetta SPV), la quale svolge funzioni meramente interlocutorie e, dunque, come afferma la risoluzione, un ruolo “prodromico” e “preparatorio” rispetto all’attività economica della società oggetto d’acquisizione (la cosiddetta target) destinata alla successiva fusione con la SPV.
In disparte le questioni collegate al possibile recupero dell’IVA non detratta in passato per effetto del pregresso orientamento della prassi ufficiale (tema sul quale si può rinviare alla lettura del caso 1/2025 di Assonime che considera la presentazione della dichiarazione integrativa a favore o dell’istanza di rimborso ex articolo 30-ter, Dpr n. 633/1972), un punto d’attenzione riguarda la natura delle spese sostenute dalla SPV e per le quali è ora invocabile la detrazione dell’imposta.
La struttura delle acquisizioni di questo tipo prevede normalmente che la società veicolo si occupi di raccogliere capitale e debito per eseguire l’investimento in partecipazioni della target e procedere poi all’incorporazione (normalmente inversa) fra tale società e la stessa SPV, così che la target possa, con la propria attività, garantire il ritorno economico agli investitori e il rimborso dei finanziamenti (divenuti debito “proprio” a seguito della fusione). In tale fase, la SPV sostiene quindi costi di vario tipo. Per la maggior parte, si tratta di spese di natura consulenziale: spese legali per i vari contratti stipulati ai fini dell’acquisizione delle partecipazioni nella target, spese di consulenza per due diligence fiscali, legali, contabili eccetera, ma anche spese di consulenza (talora d’importo assai rilevante) per ottenere i mezzi finanziari, capitale e debito, necessari al buon esito dell’operazione, la quale, si rammenta, rappresenta un’operazione di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale, “mediata” – per così dire – dall’intervento della società veicolo.
Nella considerazione che la SPV si atteggia a soggetto “trasparente”, il cui scopo è quello di facilitare l’acquisizione della target per poi confluire in essa a seguito della progettata incorporazione, connotandosi come “strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili” (così la sentenza della Corte di Cassazione n. 22608/2024), eventuali limitazioni del diritto di detrazione sulle spese sostenute dal “veicolo” andrebbero pertanto osservate nella prospettiva della società oggetto di acquisizione e non nell’ottica della SPV che, come detto, svolge una funzione “passante”. Così che, in via di principio, laddove la target non soffra di limiti di detraibilità dell’imposta, nessun limite deve operare neppure con riguardo alla società che, in prima battuta, sostiene le spese funzionali all’esecuzione dell’intera operazione.



