Con il decreto-legge di venerdì scorso è stato disposto il parziale differimento del termine per la sottoscrizione delle polizze assicurative a copertura dei danni catastrofali, previsto dall’articolo 1, comma 101, della L 213/2023.
In particolare, richiamando i criteri dimensionali indicati dalla direttiva europea 2023/2775, il decreto-legge differisce il termine di stipula delle polizze assicurative, al 1° ottobre 2025, per imprese di medie dimensioni, e al 1° gennaio 2026 per le piccole e microimprese. In questi casi l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dal comma 102 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 (“Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario”) coinciderà con la data di inizio dell’obbligo assicurativo.
Rimane invece confermato il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, per le quali, invece, l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie viene posticipata di 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo di sottoscrizione.
Il differimento del termine normativo - come si legge nel preambolo del provvedimento - è motivato dalla volontà di consentire alle imprese interessate dal nuovo obbligo, in larga parte rappresentate da microimprese, una più attenta e ponderata comparazione delle offerte assicurative disponibili sul mercato. Ciò sarebbe stato difficilmente realizzabile - si legge sempre nelle motivazioni - considerato l’esiguo lasso temporale che intercorre tra il termine di adeguamento dei testi delle polizze assicurative (fissato al 29 marzo 2025, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del DM 30 gennaio 2025 n. 18) e il termine di sottoscrizione del 31 marzo 2025.
Il differimento del termine era quanto mai opportuno, anche alla luce dei diversi dubbi che, ad oggi, non hanno ancora trovato adeguati chiarimenti. Tra questi, quello concernente l’individuazione, in caso di locazione immobiliare, del soggetto tenuto alla sottoscrizione della polizza.
Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 213/2023, l’obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa - cui sono soggette le imprese con sede legale in Italia, iscritte presso il registro imprese - ha per oggetto la copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. A tale proposito, l’articolo 1 del DM 30 gennaio 2025 n. 18, nel definire le immobilizzazioni soggette all’obbligo assicurativo (terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), pone l’attenzione sui beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività”. Tale espressione ricalca fedelmente quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 1 bis del Dl 155/2024 (c.d. “collegato” alla legge di Bilancio 2025), il quale esclude altresì dall’obbligo in questione i beni già coperti da analoga polizza assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza.
Da qui è emersa l’interpretazione - non condivisa da chi scrive - secondo cui, in caso di immobili detenuti in locazione oppure in comodato, l’obbligo assicurativo spetterebbe primariamente all’utilizzatore del bene, salvo che il proprietario abbia già autonomamente stipulato una copertura contro eventi catastrofali.
L’individuazione del soggetto obbligato dovrebbe invece avvenire in funzione del regime sanzionatorio previsto dalla norma di legge. Su Blast chi scrive ha già evidenziato la criticità legata alla mancata definizione puntuale della sanzione per l’omessa sottoscrizione. Considerando la presumibile finalità della norma - ovvero consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi - il proprietario del bene, ad esempio dell’immobile, è sicuramente colui che, prima di tutti, ha l’interesse a sottoscrivere la polizza assicurativa, al fine di evitare, come previsto dal comma 102 dell’articolo 1 della legge 213/2023, di essere escluso dal percepimento di qualunque contributo legato al ripristino dei danni subiti. Se pensiamo, peraltro, ad edifici condominiali di proprietà di un unico locatore, con unità affittate a più imprese conduttrici, appare difficilmente praticabile una “stratificazione” della copertura assicurativa a carico dei singoli conduttori.
È evidente che, nell’ambito dell’autonomia regolamentare del locatore e del conduttore, si può definire contrattualmente a chi spetti l’obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa sull’immobile, ma, in assenza di specifica pattuizione, ad avviso di chi scrive, l’obbligo normativo deve gravare sul proprietario dell’immobile.