La sanzione indefinita per l’obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali
di Giacomo Monti
L’introduzione dell’obbligo di sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei danni catastrofali sta sollevando una serie di perplessità.
L’articolo 1, comma 101, della L. 213/2023 prevede che, entro il 31 marzo 2025, le imprese con sede legale in Italia, iscritte presso il registro imprese, devono stipulare contratti assicurativi per la copertura dei danni che i propri beni strumentali (dalla norma circoscritti a terreni, fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature) potrebbero subire in conseguenza di calamità naturali ed eventi catastrofali nel territorio dello Stato.
La norma, però, oltre a fare un generico riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro imprese, ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, non circoscrive il suddetto obbligo a parametri dimensionali dell’attività produttiva o ad altri elementi legati, ad esempio, al grado di rischio specifico, per ubicazione geografica, dell’attività stessa. Per espressa previsione normativa, invece, vengono escluse le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, mentre sono indirettamente escluse, per effetto della mancanza dell’obbligo di iscrizione nel registro imprese, le attività relative ad un’arte o una professione.
L’obiettivo di tale misura – anche se intuibile – non è stato esplicitato in maniera del tutto chiara dal legislatore. Nel documento pubblicato a fine febbraio 2025 dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) viene riportato che la disposizione normativa ha una duplice finalità – condivisibile da parte di chi scrive – rappresentata, da un lato, dalla volontà di ridurre il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale; dall’altro, dalla intenzione di consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi. Chiaramente, è come dire che lo Stato, oltre a voler limitare la propria responsabilità di intervento, non è in grado di gestire tali problemi nei tempi brevi necessari; per tale motivo, oltre a trasferire parte del rischio sulle imprese di assicurazione, ci si auspica che interventi economici più celeri possano garantire una maggiore probabilità di ripresa nello svolgimento delle attività produttive, con conseguente limitazione dei danni collaterali che possano derivare.
Visto quanto accaduto nel corso degli ultimi anni, si ritiene comunque corretto attuare campagne di sensibilizzazione volte a incentivare l’adozione di misure che possano supportare la ripresa di attività economiche, colpite da eventi catastrofali. Risulta probabilmente un po’ meno corretto, invece, obbligare proprio tutte le imprese – indipendentemente dalla situazione specifica in cui si trovano – a sottoscrivere polizze assicurative. A questo, si aggiunge il fatto che il legislatore, invece che prevedere, a fronte del mancato adempimento, una sanzione chiara e ben definibile, dispone l’introduzione di una misura forse troppo aleatoria.
Viene infatti previsto che «dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario». Ad esempio, ci si chiede se, in caso di evento catastrofale, la mancata attivazione della polizza assicurativa fa perdere il diritto a percepire sovvenzioni o agevolazioni per intero o solo in parte.
Peraltro, sempre perché la norma interessa il solo caso delle imprese, si pensi all’ipotesi in cui un’attività commerciale abbia sede presso un edificio condominiale, nel quale vi sono anche studi professionali e unità abitative. Se, per volere della maggioranza dei condomini, non si attivasse alcuna copertura assicurativa e l’edificio dovesse sfortunatamente subire danni a causa di eventi catastrofali, mentre l’impresa subirebbe una limitazione del proprio diritto alla percezione di sovvenzioni o agevolazioni statali, il professionista – che magari ha anche espresso, in delibera condominiale, parere contrario alla sottoscrizione della polizza assicurativa – non subirebbe la medesima limitazione.
È evidente che, così strutturato, l’obbligo normativo rischia di risultare “asimmetrico”. E poi perché solo l’imprenditore dovrebbe vedere limitato il proprio diritto alla ricezione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni per il ripristino dei danni subiti?