PEC degli amministratori: i chiarimenti del MIMIT non convincono neppure le Camere di Commercio
di Giacomo Monti
Come si è già avuto modo di evidenziare su Blast, i chiarimenti forniti dal MIMIT lo scorso 12 marzo, in merito al nuovo obbligo per gli amministratori di società di comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, hanno suscitato forti perplessità.
In proposito, si è rilevato come le linee guida contenute nella nota n. 43836 rischiano, in realtà, di generare complicazioni pratiche e operative. Tra queste, oltre alla necessità, per gli stessi amministratori, di attuare un costante monitoraggio della propria casella PEC, vi è anche il rischio che l’Agenzia delle Entrate, nelle more del deposito presso la Camera di Commercio del verbale di modifica dell’organo amministrativo, notifichi all’amministratore cessato un provvedimento amministrativo destinato alla società.
Senza contare il fatto che – si ricorda – le linee guida del MIMIT risultano, per molti aspetti, in contraddizione con quanto espresso da Unioncamere lo scorso gennaio (prima, dunque, della pubblicazione dei chiarimenti del 12 marzo): al riguardo si ritiene particolarmente emblematico il fatto che alcune Camere di Commercio continuano a comunicare linee operative interne che contrastano con le indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
È evidente che gli stessi enti vigilati nutrono, a loro volta, seri dubbi e perplessità sui chiarimenti forniti dal MIMIT.
È quando accaduto, ad esempio, a Verona, dove la Conservatoria del Registro Imprese ha comunicato ai professionisti locali di non ritenere ancora delineabile una chiara applicazione della nuova disposizione normativa. Per questo motivo – condividendo, di fatto, i chiarimenti di Unioncamere – la Camera di Commercio di Verona ritiene che l’indirizzo PEC dell’amministratore possa ben coincidere con quello della società amministrata. Viene inoltre operata una distinzione tra le istanze relative a società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e quelle riferite a società già esistenti alla medesima data. In particolare:
per le società neocostituite nel 2025, l’obbligo di indicazione dell’indirizzo PEC sussiste al momento della presentazione della domanda di iscrizione;
per le società già esistenti al 1° gennaio 2025, l’obbligo sorge:
nel caso di società di persone, in sede di richiesta di iscrizione di modifiche legate all’atto costitutivo da cui consegua una variazione nella qualifica di amministratore;
nel caso di società di capitali, in sede di richieste di variazione dell’organo amministrativo.
Sempre per le imprese già esistenti alla data del 1° gennaio 2025, la Conservatoria di Verona non condivide l’individuazione, da parte del MIMIT, del termine del 30 giugno 2025 per l’esecuzione dell’adempimento e, in maniera del tutto autonoma, stabilisce che l’indicazione dell’indirizzo PEC sarà richiesta per le istanze presentate a decorrere dal 1° aprile 2025. In caso di omissione, la Camera di Commercio di Verona sospenderà l’iscrizione dell’istanza di variazione, richiedendo la regolarizzazione nei termini ordinari, con conseguente rigetto dell’istanza in caso di mancato adeguamento.
Infine, la Camera di Commercio di Verona, sempre con riferimento alle imprese già esistenti alla data del 1° gennaio 2025, pur in assenza di istanze di variazione dell’organo amministrativo, consente la comunicazione facoltativa dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli “amministratori”, senza applicazione di alcun diritto camerale.
Quanto accaduto, ad avviso di chi scrive, conferma la grande confusione e incertezza generate, in primo luogo, dalla non chiara formulazione della disposizione normativa di cui all’articolo 1, comma 860, della legge 207/2024, ulteriormente accentuate dai chiarimenti del MIMIT, che appaiono, per molti aspetti, privi di logica e contrari alle necessarie regole di praticità.
Non è sinceramente pensabile che i professionisti incaricati della presentazione delle pratiche presso le Camere di Commercio debbano domandarsi, a seconda della provincia competente, se sia accettabile l’indicazione dell’indirizzo PEC della società o se, al contrario, sia necessario indicare un indirizzo personale per ciascun amministratore.
Si auspica pertanto una riconsiderazione chiara e tempestiva, da parte del MIMIT, dell’orientamento assunto.
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Foto di Muhammad Ribkhan da Pixabay