L’articolo di G. Antico di oggi affronta il caso della presentazione delle “controdeduzioni” da parte del contribuente dopo i canonici 60 giorni una volta ricevuto lo schema di atto e fa riferimento alla possibilità che la predetta fase di contraddittorio preventivo possa essere convertita in accertamento con adesione (comma 2-ter, articolo 6 del Dlgs 218/1997).
Al di là della questione specifica, un problema di fondo che si pone è se l’ufficio debba comunque “dare peso” alle controdeduzioni/osservazioni del contribuente presentate dopo i 60 giorni.
Come si ricorderà, il comma 3 dell’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente dispone che, una volta comunicato lo schema di atto, al contribuente viene assegnato un termine complessivamente non inferiore a 60 giorni “per consentirgli eventuali controdeduzioni e su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”.
Tralasciando le critiche già mosse alla previsione in argomento con riguardo alla compressione del termine quando si chiede l’accesso agli atti del fascicolo (e al fatto che il termine “controdeduzioni” attiene più alla fase processuale, tant’è che poi il successivo comma 4 si “ravvede” e fa riferimento alle “osservazioni”), e dato per assodato che gli schemi di atto fin qui visti accordano al contribuente il termine “secco” di 60 giorni per la formulazione delle osservazioni, la problematica che si presenta – come abbiamo già detto – è quella della rilevanza di eventuali controdeduzioni/osservazioni comunicate dopo tale termine.
In tal caso, in sostanza, l’ufficio deve tenerne conto ai fini della motivazione rinforzata di cui al quarto comma dell’articolo 6-bis, in base al quale si stabilisce che “l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere”?
Preliminarmente occorre rilevare che la previsione prende certamente le mosse da quella del “defunto” comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente, secondo cui dopo il rilascio del PVC, il contribuente poteva comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che potevano essere valutate dagli uffici e l’atto impositivo non poteva essere emesso prima dei predetti 60 giorni.
Tale disposizione, rilevantissima, che sostanzialmente “condensava” il principio del contraddittorio, è stata via via svalutata dalla Corte di Cassazione fino a farla diventare una previsione di procedibilità dell’atto di accertamento. In sostanza, di fatto, l’atto impositivo non poteva essere emanato prima dei 60 giorni, fatti salvi casi di particolare e motivata urgenza.



