Le osservazioni extra time lasciano aperte le porte all’adesione di comune accordo
di Gianfranco Antico
L’articolo 6-bis della L. 212/2000 impone un contraddittorio anticipato, informato ed effettivo, di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, a pena di annullabilità. Sono fatti salvi solo i casi in cui non sussiste il diritto al contraddittorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, nonché i casi di motivato e fondato pericolo per la riscossione).
Il diritto-dovere di contraddittorio, elemento costitutivo indefettibile della buona amministrazione per uno Stato di diritto moderno e avanzato, deve avere comunque una attuazione generalizzata ma proporzionata, tale da consentire il raggiungimento dei suoi scopi, bilanciandosi con l’esigenza di efficienza dell’attività amministrativa. Deve, quindi, essere costruttivo ovvero in grado di incidere sull’esito finale del procedimento stesso.
E sembra ormai entrato nelle corde di tutti gli attori (contribuenti, professionisti e funzionari del Fisco) che la finalità del contraddittorio, vero, sia quella di permettere al contribuente di partecipare alla fase di analisi dei dati e di raccolta delle informazioni istruttorie, al fine di consentire all’ente impositore di acquisire elementi utili alla valutazione conclusiva, così da avere un quadro quanto più completo della situazione reddituale.
Pertanto, per consentire il rispetto del contraddittorio, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, al fine di assicurare un confronto preventivo, assegnando un termine complessivamente non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni e per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, giusto le modifiche apportate dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs. 192/2025.
L’atto definitivo – che tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere - non è adottato prima della scadenza del termine sopra indicato.
Una delle questioni che si pone è se nel caso di presentazione delle osservazioni da parte del contribuente dopo i 60 giorni, quest’ultime possano poi portare – ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 6 del Dlgs 218/1997 – ad un accordo in sede di accertamento con adesione.



