La versione definitiva del decreto “correttivo” Irpef/ires conferma la modifica alla disciplina del contraddittorio preventivo, stabilendo un termine massimo di 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto sia per formulare le osservazioni che per proporre istanza di accesso agli atti.
In questo modo, non solo si introduce un ulteriore ostacolo alla piena esplicazione del contraddittorio ma si contravviene altresì apertamente al dettato della delega, malgrado il correttivo trovi legittimazione proprio nella legge di delegazione.
Nella formulazione originaria dell’articolo 6 bis, legge 212/2000, era previsto che, a fronte della ricezione dello schema di atto, il contribuente poteva formulare le osservazioni “ovvero” proporre istanza di accesso agli atti. La particella disgiuntiva “ovvero” doveva essere letta, ad avviso di chi scrive, nell’unico modo possibile, e cioè nel senso che, qualora il contribuente si fosse avvalso della facoltà di accesso agli atti, lo stesso avrebbe avuto a disposizione ulteriori 60 giorni dalla ricezione dei documenti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per elaborare le sue deduzioni. Si trattava, oltre tutto, di una lettura equilibrata che contemperava anche le esigenze del Fisco, se si considera la circostanza che la proroga dei termini decadenziali dell’accertamento è collegata alla scadenza per la formulazione delle osservazioni. Detto in altri termini, l’allungamento del periodo a disposizione del contribuente per interloquire con l’Amministrazione non sarebbe andata a discapito dell’esigenza di quest’ultima di valutare gli atti in tempo utile per l’emissione dell’accertamento.
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