Con la pubblicazione della sentenza n. 50/2026, riguardante nello specifico la norma sull’efficacia “extrapenale” dell’assoluzione, la Corte costituzionale ha tracciato una linea di demarcazione netta nel dibattito sul processo tributario, restituendo centralità a una norma che per troppo tempo è stata oggetto di tentativi di depotenziamento: l’articolo 7, comma 5-bis del Dlgs n. 546/1992. Come già evidenziato nell’analisi pubblicata ieri (Assoluzione penale e processo tributario: la Consulta salva l’articolo 21-bis del Dlgs 74/2000 e ne traccia i confini), la questione non riguarda solo la gerarchia delle fonti, ma l’essenza stessa della tutela del contribuente di fronte alla pretesa impositiva.
L’introduzione del comma 5-bis, avvenuta nel 2022, mirava esplicitamente a riequilibrare i rapporti di forza nel processo, stabilendo che l’Amministrazione finanziaria deve provare in giudizio le violazioni contestate “in modo circostanziato e puntuale”. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha accolto la novità con estrema cautela. Secondo l’orientamento della Cassazione, ripreso da ultimo da Cass. 9 aprile 2026, n. 8907, la riforma non avrebbe introdotto elementi di reale discontinuità, ma si è limitata a codificare (peraltro solo per i giudizi introdotti dopo il 16/09/2022) principi già esistenti, lasciando sostanzialmente invariato il riparto dell’onere probatorio (comprese le inversioni derivanti non solo dalle presunzioni legali, il che è senz’altro corretto, ma anche da quelle “giurisprudenziali”).
Questa lettura “conservativa”, volta a sostenere che “nulla fosse cambiato”, è stata però messa in discussione dalla dottrina più attenta, la quale ha faticato a intravedere la ratio di un intervento legislativo così esplicito se l’obiettivo fosse stato il semplice mantenimento dello status quo.


