Ne bis in idem: le Sezioni Unite attendono la Consulta, ma (forse) la soluzione c’è già
di Andrea Gaeta
L’attesa per la parola fine sul contrasto interpretativo nato attorno al nuovo articolo 21-bis del Dlgs n. 74/2000 è destinata a prolungarsi. La vicenda, ben nota ai lettori di Blast, riguarda la perimetrazione degli effetti dell’assoluzione penale nel processo tributario; il dubbio, in particolare, se l’assoluzione penale irrevocabile travolga l’intera pretesa tributaria o le sole sanzioni amministrative irrogate dagli Uffici.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 31961 depositata il 9 dicembre 2025, le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione hanno disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, per la necessità di attendere il giudizio della Corte costituzionale su questioni pregiudiziali sollevate recentemente dai giudici di merito.
Le Corti di Giustizia Tributaria del Piemonte e di Roma, infatti, ritengono che la nuova disposizione leda il diritto di difesa dell’Amministrazione Finanziaria: poiché l’Agenzia delle Entrate è estranea al processo penale, l’estensione automatica del giudicato di assoluzione (senza che essa abbia potuto interloquire o costituirsi parte civile con gli stessi poteri del processo civile) creerebbe una disparità di armi irragionevole. Inoltre (così la CGT di Roma), si contesta la disparità di trattamento rispetto ai casi di condanna, che non vincolano il giudice tributario, o rispetto ai contribuenti che, per reati minori, non vanno incontro al processo penale.
La “terza via” della Procura Generale
Se il rinvio era un atto dovuto, l’aspetto più interessante dell’ordinanza n. 31961/2025 risiede nella posizione espressa dalla Procura Generale nella sua memoria. Il Sostituto Procuratore Generale ha proposto una soluzione interpretativa che appare la più lucida e ragionevole per uscire dall’impasse (si veda anche l’editoriale di A. Carinci del 7 marzo 2025).
Secondo la Procura, l’efficacia di giudicato dell’assoluzione penale dibattimentale riguarda non solo le sanzioni (come vorrebbe l’orientamento restrittivo inaugurato dalla sentenza n. 3800/2025), ma si estende all’accertamento dell’imposta. Se il fatto materiale non sussiste, viene meno il presupposto impositivo. Tuttavia, tale efficacia vincolante deve essere esclusa per le sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p. (la vecchia insufficienza di prove), non essendovi un accertamento “in positivo” della non responsabilità del contribuente.
La Corte costituzionale ha già calendarizzato la prima delle questioni (quella della CGT Piemonte) per la camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
L’auspicio è allora, che, qualora la Consulta respinga le questioni di legittimità (magari proprio con una sentenza interpretativa di rigetto), le Sezioni Unite facciano propria la soluzione del Procuratore Generale, che costituisce un ragionevole punto d’incontro delle due diverse tesi emerse nella Sezione Tributaria, e che si pone in linea di continuità con i consolidati indirizzi interpretativi, sia delle sezioni civili che del Consiglio di Stato, sull’interpretazione degli articoli 652 e 654 c.p.p. (si veda, per ampi riferimenti, il § 21 della sentenza n. 3800/2025).

