Sarà sul nuovo testo unico IVA che andranno a incidere le modifiche previste dalla legge di riforma, se, alla data d’entrata in vigore di tale testo (primo gennaio 2026), non sarà stato ancora approvato il decreto delegato di revisione del sistema impositivo. E così pure sarà per i successivi decreti correttivi. Tanto vale allora cominciare a prendere le misure al corpo normativo e provare a farne una prima sommaria ricognizione, segnalando alcuni aspetti, peculiari ma di un certo rilievo (per uno sguardo d’assieme, si veda il contributo di Simona Baseggio e Barbara Marini su Blast di ieri). Il tutto, tenendo conto del fatto che lo scopo principale dell’intervento legislativo è quello, come sottolinea la relazione illustrativa, di organizzare le norme vigenti per settori omogenei, coordinandole fra loro e provvedendo all’abrogazione di disposizioni incompatibili o non più attuali.
In quest’ottica e proprio seguendo il percorso della relazione illustrativa, si parte dalle tabelle allegate al nuovo testo unico. Al riguardo, è da segnalare il perdurante rinvio alla “voce doganale” per l’individuazione di taluni beni, giustificato dal coordinamento normativo sostanziale con la disciplina unionale che un tale aggiornamento avrebbe richiesto. Non è forse l’incipit migliore per un provvedimento che dovrebbe essere storico. Meritoria è invece l’inclusione della tabella degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione soggetti al regime del margine che precedentemente imponeva di uscire dal Dpr n. 633/1972 per ricorrere al Dl n. 41/1995. È una scelta coerente con quella per cui anche il regime dei beni usati, al pari degli altri regimi speciali, troverà un proprio spazio all’interno del corpus normativo.
Opportuna è l’inclusione nel Titolo IV di tutte le operazioni imponibili: cessioni e acquisti intracomunitari di beni, prestazioni di servizi, importazioni, ma anche regole dei voucher che abbandonano così la precedente collocazione in coda alle norme sul momento d’effettuazione delle operazioni.
Bene anche gli interventi di riordino terminologico e di riposizionamento delle regole di territorialità (nel Titolo V). Meramente programmatica è invece la rubrica del Titolo VI, dedicato al “Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta”, visto che le nuove norme continuano a riprodurre l’attuale formulazione dell’articolo 6 del Dpr 633/1972 sul momento d’effettuazione delle operazioni, riproponendo il disallineamento della norma interna rispetto alle disposizioni unionali (è sempre questo – “unionale” - il termine da utilizzare; scompare “intracomunitario”). Per le modifiche sostanziali, attendiamo il decreto delegato.
Apprezzabile è l’aggiornamento dei riferimenti alle prove doganali dell’avvenuta esportazione che tengono finalmente conto delle disposizioni di cui ai regolamenti unionali in materia (articolo 45 del testo unico) e altrettanto può dirsi per le regole sul plafond degli esportatori abituali (articoli 46 e 47) e per quelle sulle vendite ai viaggiatori stranieri (articolo 51) che erano invece state “abbandonate” fra le norme sui rimborsi dell’imposta.
Saltando un po' di articoli, è parimenti da accogliere con favore l’introduzione nel testo unico (articolo 61) delle regole su rettifica della detrazione, plafond e pro-rata in caso di scissione aziendale che in precedenza erano “fuori sistema” (L 537/1993). Così come, saltando ancora (fino al Titolo XIII), è positivo l’inserimento delle disposizioni sui limiti per le liquidazioni trimestrali dell’imposta e sull’acconto IVA di dicembre (era in una legge del 1990).
Nel mezzo, le norme relative al volume d’affari e agli obblighi dei soggetti passivi (Titoli XI e XII) e a seguire, finalmente (Titolo XIV), l’insieme coordinato delle regole per i rimborsi: presupposti, IVA non dovuta, rimborsi transfrontalieri e per gli aderenti ai regimi OSS e IOSS.
Occorre cominciare a fare esercizi di orientamento. Non sarà semplice, ma è senz’altro opportuno in vista delle auspicate modifiche sostanziali.