Il mese scorso ho affrontato, in un altro articolo, la questione del valore probatorio della parola della vittima nei processi per violenza sessuale.
Di recente è stata depositata una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. penale, numero 32937 del 7 ottobre 2025) che ha approfondito un altro aspetto importante relativo ai processi per il reato di maltrattamenti caratterizzato da violenza di tipo psicologico: il valore della testimonianza dei professionisti della salute mentale che abbiano affrontato percorsi di cura con le vittime. La sentenza, pur analizzando l’intero impianto probatorio e riconoscendo l’esistenza di molteplici elementi che hanno corroborato l’attendibilità del racconto della vittima (come la deposizione del fratello e della cognata della donna), si è soffermata in particolare sul valore della deposizione della psicologa.
La vicenda, nello specifico, è quella di una signora che ha denunciato il proprio compagno per i comportamenti ossessivi, opprimenti e denigranti nei suoi riguardi. Lo ha accusato di averle annientato la personalità attraverso atteggiamenti prepotenti, con marcata “mentalità maschilista”, e così controllanti da costringerla a intraprendere un percorso terapeutico, senza che lui lo sapesse. Durante le sedute, la donna aveva raccontato la propria storia, fornendo diversi dettagli e specificando anche le numerose vessazioni alle quali veniva sottoposta. La psicologa, chiamata a testimoniare nel processo, li ha quindi riferiti durante la sua deposizione in aula.
Ma le testimonianze di questi specialisti avanti all’Autorità Giudiziaria possono rappresentare un riscontro alle dichiarazioni della vittima?



