La Cassazione dimentica i principi cardine dell’IVA: al contribuente non può essere chiesta un’imposta non recuperabile
di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti
Con l’ordinanza n. 16155 del 25 maggio scorso, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dello scorporo dell’IVA nei confronti dei soggetti passivi raggiunti da accertamenti fondati sulle indagini bancarie, consolidando l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 10166/2026, già commentata su Blast. Anche in questo caso, nonostante il contribuente risultasse un commerciante al minuto, la Corte ha sostenuto che i maggiori corrispettivi accertati non potevano ritenersi comprensivi di IVA.
Entrando nel merito della questione, il contribuente, già soccombente nei gradi di merito, lamentava la violazione degli articoli 73 e 78 della Direttiva 2006/112 per il mancato riconoscimento dello scorporo dell’Iva dai maggiori corrispettivi accertati.
La Cassazione, pur richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 1° luglio 2021, CB (causa C-521/2019) – secondo la quale gli articoli 73 e 78 della Direttiva 2006/112, letti alla luce del principio di neutralità, impongono di considerare i corrispettivi accertati come già comprensivi dell’IVA –, non ammette lo scorporo del tributo comunitario in quanto nell’ordinamento interno è previsto uno strumento per recuperare la maggiore imposta accertata. Si tratta dell’articolo 60, comma 7, del Dpr n. 633/1972, che riconosce al cedente il diritto di rivalersi – a seguito del pagamento dell’imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi – nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. Secondo la Corte, lo scorporo dell’Iva è giustificato solo quando il sistema della rivalsa successiva non sia accessibile.
Le conclusioni dei giudici di legittimità destano tuttavia più di qualche perplessità perché non tengono conto dei principi di effettività e di neutralità del tributo comunitario.
Va infatti considerato che l’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 esonera il commerciante al dettaglio dall’obbligo di emissione della fattura, salvo richiesta del cliente. Questa scelta normativa – giustificata dalla tipologia dei destinatari (per la massima parte, privati consumatori finali) e dalla frequenza delle operazioni – comporta che il cliente non venga identificato: i suoi dati anagrafici non sono dunque noti al cedente/prestatore. A posteriori è pertanto impossibile individuare il cessionario/committente consumatore finale.



