IVA “a impatto zero”: le modifiche alla detrazione ancora lontane dagli obiettivi della riforma
di Massimo Sirri
Il decreto legislativo in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ancorché menzioni fra i principi ispiratori quelli della legge delega per la riforma tributaria (legge n. 111/2023), si limita a interventi marginali per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto. Così è, per restare alle principali modifiche IVA (e senza entrare nel dettaglio delle altre disposizioni previste per il terzo settore, fra le quali spicca il rinvio al 2036 della revisione del regime di esclusione dall’imposta degli enti associativi), con riguardo alla norma che riscrive l’articolo 19-ter del Dpr n. 633/1972 sulla detrazione per gli enti non commerciali, definita dalla relazione tecnica al decreto (si veda il dossier di Camera e Senato) come di “carattere meramente ricognitivo” e insuscettibile “di produrre effetti di gettito”.
L’intervento concerne infatti modifiche meramente “estetiche”, come la sostituzione delle espressioni che fanno riferimento alle attività commerciali o agricole con la più “unionale” definizione di “attività economica”. Dal punto di vista sostanziale, la norma continua tuttavia a prevedere che, laddove il soggetto svolga attività economica in via non esclusiva, la detrazione compete solo per la quota parte del tributo riferibile a tale attività, mantenendo l’obbligo di separazione delle contabilità per le attività economiche e per quelle istituzionali. Scompare invece la previsione d’indetraibilità per l’omessa tenuta delle contabilità separate, ma anche questa è una modifica formale, dato che il rispetto degli adempimenti contabili vale per tutti i soggetti passivi, permettendo l’assolvimento dell’onere probatorio (della spettanza del diritto di detrarre) in caso di contenzioso.
Analoghi sono gli effetti dell’abrogazione del terzo comma dell’articolo 19-bis.2 del decreto IVA che implica l’eliminazione della rettifica dell’imposta cosiddetta da “cambio di regime”, alla quale, parimenti, la relazione tecnica di accompagnamento riconosce natura ricognitiva, senza “alcun effetto di gettito” (se ne è già scritto su Blast del 28 luglio scorso. Si rinvia pertanto a tale contributo per talune considerazioni tecniche in merito alla modifica).
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