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Via la rettifica della detrazione IVA per cambio di regime
Fisco

Via la rettifica della detrazione IVA per cambio di regime

di Massimo Sirri

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Blast
lug 28, 2025
∙ A pagamento
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Via la rettifica della detrazione IVA per cambio di regime
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In attesa dei più corposi interventi previsti dalla delega per la riforma tributaria in materia di IVA, lo schema di decreto legislativo di contenuto “vario” approvato la scorsa settimana (con interventi riguardanti anche il terzo settore, la crisi d’impresa e lo sport) ha eliminato, con un colpo secco, una delle tre ipotesi di rettifica della detrazione regolate dall’articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972, norma che fu introdotta (dal Dlgs 313/1997) proprio in attuazione di una precedente legge delega che, al pari della legge 111/2023, si prefiggeva lo scopo di adeguare l’ordinamento interno a quanto stabilito dalla disciplina europea. In disparte il fatto che, dal momento che la normativa europea non ha subito particolari modifiche sul punto passando dalla sesta direttiva (articolo 20) al testo della direttiva 2006/112/CE (articoli da 184 a 192), è legittimo considerare che il primo intervento del legislatore non abbia centrato l’obiettivo, non rimane che prendere atto della scelta di espellere dal sistema la rettifica dell’imposta da “cambio di regime” prevista dal terzo comma dell’articolo 19-bis2 del decreto IVA (un’altra modifica “affine” per materia riguarda la riscrittura dell’articolo 19-ter intitolato alla detrazione per gli enti non commerciali, su cui non ci s’intrattiene in questa sede).

La norma in via di abrogazione - che la relazione illustrativa definisce “ridondante” rispetto alle altre disposizioni del medesimo articolo, le quali consentirebbero già di regolare compiutamente il meccanismo della rettifica – si occupa(va) di disciplinare gli effetti di possibili mutamenti nel regime delle operazioni attive o dell’adozione o abbandono di regimi speciali con criteri forfettari di detrazione o, ancora, dei cambiamenti dell’attività esercitata cui si accompagna una modifica della detrazione stessa. In tal senso si esprimeva la circolare 328 del 1997, la quale rilevava altresì come, effettivamente, la disposizione condividesse la stessa finalità dei primi due commi dell’articolo 19-bis2 ovverossia quella “di adeguare la detrazione dell’imposta all’effettiva e mutata utilizzazione dei beni e dei servizi”. Con l’unica differenza (e non è poco) che, nel caso del cambio di regime, la rettifica va eseguita in “unica soluzione” per tutti i beni e servizi esistenti nella sfera del soggetto passivo, ovvero non ceduti né utilizzati nel momento in cui si verificano i menzionati mutamenti, “senza attendere l’effettivo impiego” degli stessi.

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