Il Senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto emendamento Italgomme, varato in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, con l’obiettivo di recepire le istanze di modifiche ordinamentali scaturenti dalla sentenza Italgomme (Corte EDU 6.2.2025, Causa Italgomme Srl et alii v. Italia, più volte commentata sulle colonne di BLAST).
Occorre ribadire con forza quanto già espresso in un precedente commento (cfr. A. Calzolari, “Dopo il Senato anche la Camera fallisce il recepimento delle tutele affermate nel sentenza Italgomme”, su BLAST del 17.7.205), poiché non è stata apportata alcuna modifica alla norma proposta dalla Camera in sede di conversione del “decreto fiscale” (DL 84/2025).
La novella si limita a introdurre (nel primo comma dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente) l’obbligo di motivazione degli accessi presso il domicilio commerciale del contribuente (le sedi lavorative dell’imprenditore, anche persona giuridica, e del lavoratore autonomo, anche libero professionista), specificando “le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso” negli atti che autorizzano le ispezioni e nei Pvc che rendicontano l’attività svolta dai militari della GdF o dagli operanti dell’Agenzia delle Entrate. A fianco di ciò, il secondo comma della novella fornisce una vera e propria “liberatoria” a tutti gli accessi compiuti precedentemente all’entrata in vigore della disposizione, decretando la legittimità delle autorizzazioni e dei Pvc privi di specifica motivazione.
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