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IL FISCO IN UN CAFFÈ - Quando il Fisco bussa alla porta della nonna. La causa Neo Group e l'albero genealogico del dividendo

a cura di Andrea Daglio, Francesco Licenziato, Matteo Piva, Francesco Viggiani

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lug 03, 2026
∙ A pagamento

Le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la C.G.U.E. non sono sentenze.

Non chiudono partite, non cristallizzano principi, non obbligano ancora nessuno a ridisegnare le proprie strutture.

Ma alcune conclusioni meritano comunque di essere lette con attenzione, perché indicano alla Corte una possibile traiettoria interpretativa.

È il caso di quelle rese dall’Avvocato generale Kokott nella causa C‑203/25, Neo Group, dedicate all’applicazione della clausola antiabuso contenuta nella Direttiva Madre-Figlia e, in particolare, alla possibilità di negare l’esenzione da ritenuta alla fonte anche quando la società madre percettrice sia, anche sotto il profilo economico, l’effettiva beneficiaria dei dividendi.

Del resto, la Direttiva Madre-Figlia ci aveva già portati su un terreno quasi familiare. In un nostro precedente contributo (sempre de “Il Fisco in un Caffè”, qui su BLAST) ci eravamo chiesti se una certificazione tardiva potesse oscurare una relazione sostanziale già esistente tra “madre” e “figlia”.

Qui il problema cambia prospettiva: non si discute soltanto se la madre sia davvero madre, né se sia effettivamente destinataria dei dividendi. Le conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa Neo Group spingono lo sguardo oltre, verso anelli più lontani della catena partecipativa, fino al beneficiario finale.

È qui che il dividendo sembra acquistare un proprio albero genealogico: figlia, madre, nonna, vertice ultimo del gruppo. E la domanda diventa più delicata: fino a che punto il Fisco può risalire la famiglia del dividendo senza smarrire il perimetro della Direttiva?

Il punto di partenza delle conclusioni è, però, corretto: la Direttiva Madre-Figlia non nasce per costruire zone franche, ma per garantire neutralità fiscale alle distribuzioni infragruppo transfrontaliere. La sua funzione è evitare che la cooperazione tra società di Stati membri diversi sia penalizzata rispetto a quella interna, rimuovendo ritenute e doppie imposizioni che ostacolerebbero il funzionamento del mercato unico. In questa prospettiva, l’esenzione da ritenuta nello Stato della figlia non è un favore fiscale, ma uno strumento di sistema: serve a consentire che il dividendo risalga dalla figlia alla madre senza subire - solo perché attraversa un confine europeo - un trattamento deteriore rispetto a strutture domestiche.

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