IL FISCO IN UN CAFFÈ - Relazioni di famiglia e prove documentali: la certificazione tardiva non preclude la Direttiva Madre‑Figlia
A cura di Andrea Daglio, Francesco Licenziato, Matteo Piva, Francesco Viggiani
“Cara mamma, per tutto quello che hai fatto per me vorrei farti un regalo. Ma prima di dartelo, per sicurezza, ti chiederei una copia dello stato di famiglia”
Nel regime Madre-Figlia, il paradosso suona più fiscale che familiare. La relazione societaria può essere già iscritta nella struttura del gruppo; i requisiti sostanziali possono essere presenti. Eppure, se la certificazione dell’autorità estera arriva dopo il pagamento, il Fisco può essere tentato di guardare non alla famiglia che c’è e alla sua residenza effettiva, ma al documento che manca.
È in questo scarto — sottile, ma decisivo — tra relazione sostanziale e prova formale che si colloca l’ordinanza n. 13128 del 2026. Il tema non è se il certificato richiesto dall’articolo 27-bis sia irrilevante: non lo è. Il tema è se quel certificato faccia nascere il diritto all’esenzione o si limiti a documentare requisiti già esistenti al momento della distribuzione. La Corte sceglie questa seconda linea: la certificazione tardiva non trasforma il dividendo in un estraneo alla famiglia europea dell’esenzione.
Il punto, allora, non è svalutare la documentazione, ma ricondurla alla sua funzione: rendere riconoscibile la sostanza, non sostituirsi ad essa. Nel lessico dell’articolo 27-bis, l’esenzione non vive di sole dichiarazioni di famiglia: occorrono requisiti sostanziali — partecipazione, residenza, assoggettamento a imposta — e una certificazione dell’autorità fiscale estera chiamata ad attestarli.
L’Ordinanza n. 13128 del 2026 applica questa distinzione ad un “caso familiare” classico. La società italiana aveva distribuito dividendi alla controllante danese senza applicare la ritenuta, pur disponendo della certificazione estera solo dopo il pagamento. Per l’Agenzia, quel ritardo bastava a negare l’esenzione; per la Cassazione, invece, il dato decisivo restava un altro: la sussistenza, al momento della distribuzione, dei requisiti sostanziali richiesti dal regime Madre-Figlia.



