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Il controcanto: non sempre a ricavi occulti corrispondono costi in nero
Fisco

Il controcanto: non sempre a ricavi occulti corrispondono costi in nero

di Gianfranco Antico

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Blast
lug 31, 2025
∙ A pagamento
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Il controcanto: non sempre a ricavi occulti corrispondono costi in nero
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L’interessante intervento su queste pagine di A.Gaeta - Via libera alla deduzione dei costi presunti anche nelle rettifiche analitiche-induttive, pubblicato il 22 luglio 2025 - che ha salutato con favore l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19574 del 15 luglio 2025, che è tornata ad affrontare il tema della deducibilità dei costi nell'ambito degli accertamenti presuntivi, induce – sia consentito il termine – a un controcanto.

Come ben osservato, il caso trae spunto da un accertamento analitico-induttivo notificato a una società, esercente l’attività di ricambi e ai suoi soci, a seguito della valorizzazione della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica, significativa di una vera e propria “contabilità in nero”.

Impugnati gli atti, la decisione di primo grado favorevole all’Ufficio è stata confermata in appello. Per i giudici territoriali, l’accertamento era stato condotto con metodo analitico-induttivo (ex articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/73, ai fini reddituali), e ciò imponeva ai contribuenti di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi accertati, senza che l’Ufficio debba (o avrebbe dovuto ab origine) riconoscerli, come nel diverso caso dell’accertamento c.d. “induttivo puro”.

Pronuncia ribaltata in Cassazione, a seguito del ricorso di parte. Il Collegio osserva che, anche a voler ritenere sussistente la fattispecie accertativa individuata, la più recente giurisprudenza formatasi alla luce della sentenza 10 del 2023 della Corte costituzionale, consente al contribuente l’opposizione di costi forfetari in forma di presunzione contraria, superando così il precedente e consolidato orientamento secondo cui, in caso di accertamento induttivo puro, l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità conduce a ritenere obbligatorio per l’Ufficio riconoscere dei costi di produzione, anche ricorrendo a una percentuale forfetaria; mentre, nell’ambito dell’accertamento analitico- induttivo, che presuppone l’attendibilità complessiva della contabilità, consentendo la rettifica di singole componenti reddituali, si riteneva invece che, ai fini della deduzione dei costi, operasse la regola generale ritraibile dall’articolo 109 del TU 917/86, in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l’onere della prova è a carico del contribuente.

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