I vari fraintendimenti per il rimborso Iva dopo la risposta ad interpello n. 58/2026. Quando la cura è peggio del male
di Annalisa Cazzato
Dopo la pubblicazione della Risoluzione 7/E del 2026 (qui già commentata) era a tutti ben evidente che non si fosse ancora messo un punto definitivo sulla nota vicenda della detraibilità - ai fini Iva - dei costi sostenuti dalle società veicolo impiegate nelle operazioni di leveraged buy-out che si protrae da quando - nella ormai nota Circolare 6/E del 2016 - in maniera tranciante, l’Agenzia delle entrate aveva negato il diritto a detrazione in relazione ai cd. transaction costs per l’essere - il veicolo - privo di soggettività passiva IVA alla stregua di una holding “pura”.
La citata Risoluzione 7/E - pur compiendo l’importante passo di superare espressamente l’indirizzo restrittivo precedente, allineando la prassi amministrativa all’ormai contrario orientamento giurisprudenziale (comunitario, prima, e nazionale, poi) - non forniva, però, alcuna indicazione pratica, lasciando così gli operatori economici più “ligi” - ossia coloro che si erano prudentemente attenuti all’indirizzo sfavorevole più volte ribadito negli anni dall’amministrazione - nel dubbio su come avrebbero potuto recuperare l’IVA non detratta in relazione ai transaction costs effettivamente sostenuti e documentati.
A distanza di pochi giorni dall’importante chiarimento è arrivata la Risposta n. 58 del 2026, già qui commentata (cfr. B. Marini e S. Baseggio), relativa all’istanza di un contribuente che - evidentemente molto prima della pubblicazione della Risoluzione 7/E - aveva sollevato il tema del recupero della detrazione IVA dei costi sostenuti per la realizzazione di operazioni di LBO, alla luce del definitivo consolidarsi - in particolare nel corso del 2024 - di un orientamento di legittimità sfavorevole alla tesi dell’amministrazione.
Nella Risposta 58, l’Agenzia
(i) dapprima ha ribadito l’impossibilità di ricorso allo strumento della dichiarazione integrativa a favore nei casi di mancato esercizio del diritto a detrazione, in ragione del fatto che non sarebbe ravvisabile - secondo l’Agenzia - un vero e proprio errore, trattandosi del risultato di una scelta (quand’anche di prudenza);
(ii) dopo, consapevole dell’ineludibile dovere di riconoscere, ora per allora, il diritto a detrazione, ha richiamato il disposto dell’articolo 30-ter, comma 1, del DPR 633 del 1972, che consente al soggetto passivo di presentare “domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (enfasi aggiunta), individuando, in particolare, il dies a quo nel 9 agosto 2024, data delle sentenze con cui la Corte di cassazione ha definitivamente riconosciuto il diritto alla detrazione in relazione ai transaction costs.
Si tratta, evidentemente, di due posizioni di grande interesse, anche per l’impatto che possono avere al di fuori della ormai nota vicenda dei transaction costs, come tali meritevoli di ulteriore approfondimento; a ben vedere, infatti, la risposta dell’Agenzia non solo ancora non consente di scrivere la parola “fine” su questo caso, ma appare foriera di rilevanti criticità (o opportunità, a seconda della prospettiva da cui la si vede).



