I problemi applicativi della deroga al favor per le violazioni commesse a cavallo della riforma delle sanzioni
di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti
L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a sottoporre a verifica i periodi d’imposta 2023 e 2024. Con la conseguenza che vengono constatate (e contestate) violazioni commesse “a cavallo” del 1° settembre 2024. Si pensi, ad esempio, alle violazioni che riverberano effetti sia sulla dichiarazione Iva relativa al 2023, che andava trasmessa entro il 30 aprile 2024 (prima delle nuove disposizioni), sia sulla dichiarazione dei redditi o dell’Irap, la cui scadenza era invece quella del 31 ottobre 2024.
In quest’ottica, come già segnalato su Blast lo scorso 12 febbraio, un aspetto che va preso in considerazione riguarda la misura delle sanzioni e l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, il quale, per effetto della deroga al favor rei, può beneficiare del cumulo giuridico di cui all’articolo 12, comma 8, del Dlgs n. 472/1997 – seppure limitatamente al singolo anno e alla singola imposta – soltanto per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Le problematiche riguardano anche l’accertamento con adesione.
Va infatti rilevato che le nuove disposizioni del ravvedimento operoso prevedono che le stesse risultino applicabili solamente se il contribuente, dopo avere ricevuto la comunicazione dello schema di atto, non presenta istanza di accertamento con adesione. In sostanza, con la nuova disciplina, applicabile dal 1° settembre 2024, una volta intrapresa la strada dell’adesione il ravvedimento risulta precluso.



