Garanzie “in loco” e tenuta dell’azione erariale: l’assetto attuale tutela davvero il contribuente o serve una riforma sistematica?
di Vincenzo Fusco
Ha fatto molto discutere l’opinione del direttore dell’Agenzia Carbone sulla non diretta applicabilità delle sentenze CEDU nell’ordinamento nazionale (si veda anche l’intervento di Andrea Carinci su queste pagine).
Anche assumendo che la Convenzione EDU non abbia un effetto vincolante nell’ordinamento nazionale, resta l’interrogativo su cosa si debba fare, sistematicamente, per rendere effettiva la tutela del contribuente sottoposto a indagini, senza al tempo stesso depotenziare l’azione accertativa.
Il tema è indubbiamente delicato, perché ripropone la tensione tra la tutela della sfera privata del contribuente, anche oltre il profilo patrimoniale, e l’esigenza dell’Amministrazione di disporre di strumenti istruttori efficaci e penetranti per far emergere sacche di evasione o, quantomeno, di inadempimenti tributari.
Una disciplina eccessivamente garantista potrebbe essere utilizzata – interpretando l’italico pensiero per cui, fatta la legge, c’è sempre qualcuno disposto ad eluderla – in senso ostruzionistico o dilatorio ai danni dei verificatori; e ciò potrebbe far scattare la reazione dell’Amministrazione nel dirottare i controlli fiscali su metodologie di altro tipo, magari di tipo induttivo, come già paventato in un mio intervento di pochi giorni fa.
Per scongiurare questo scenario occorre intervenire sull’attività istruttoria in modo organico: lo sforzo sinora profuso dal legislatore, con la motivazione rafforzata innestata nel primo comma dell’articolo 12 dello Statuto, risulta alquanto esiguo.
Si potrebbe allora riprendere il disegno di legge fermo in Senato dall’11 febbraio dello scorso anno, assumendolo però come base da rielaborare, poiché soffre anzitutto del limite di concentrarsi sugli accessi domiciliari, trascurando il perimetro più frequentemente inciso dalle verifiche, ossia i locali commerciali e professionali.



