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Diritto

La complessità del rapporto tra ordinamento nazionale e diritto CEDU (però il pensiero del direttore Carbone non è condivisibile)

di Andrea Carinci

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mar 16, 2026
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Carbone sbaglia, perché il tema CEDU è assai più complesso di quanto il direttore dell’Agenzia delle Entrate voglia far credere. Certamente è vero che, come lui sostiene (ci riferiamo a quanto affermato al convegno della Luiss della scorsa settimana), il diritto della Convenzione non entra direttamente come fonte interna nel nostro ordinamento; la differenza con il diritto unionale è immediata. Dimentica però che bollarlo come diritto non nazionale e, quindi, idealmente non vincolante, trascura tutta l’evoluzione sul punto condotta anche dalla nostra Corte Costituzionale. Perché al riguardo la Consulta ha chiarito, a partire dalle note sentenze gemelle del 2007 (la n. 348 e la n. 349) e poi con la sentenza n. 49/2015, che è vero che in linea di principio il giudice non possa disapplicare le norme interne per dare diretta applicazione a quelle della Convenzione. Al contempo, però, le norme convenzionali costituiscono fonte interposta di legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, alla stregua dell’articolo 117 Cost., sicché le sentenze della Corte EDU rappresentano strumenti qualificati di interpretazione del predetto parametro di legittimità costituzionale delle leggi.

Con un’ulteriore precisazione. In presenza di una giurisprudenza consolidata o di una “sentenza pilota” il giudice italiano è vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, nel senso che deve adeguarsi ad essa per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna. Questo, innanzitutto, in via interpretativa, dal momento che quella fornita dalla Corte Edu costituisce l’interpretazione della norma da considerare costituzionalmente conforme. Ovvio però che quando il confitto è sistemico e non limitato a singole regole, per cui non è neppure prospettabile un’interpretazione conforme, come pure in tutti i casi in cui il conflitto non possa essere risolto in via interpretativa, diviene inevitabile promuovere l’incidente di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 80 del 2011). Fermo restando poi, che la sentenza della Consulta sarà a rime baciate, posto che la Corte Costituzionale dovrà assumere, quale norma interposta, il risultato stabilizzatosi della giurisprudenza europea, dalla quale la Corte ha ripetutamente affermato di non poter prescindere (Corte Cost. n. 303 del 2011).

Quindi un impatto diretto sull’ordinamento nazionale il diritto CEDU ce l’ha, diversamente da quanto afferma Carbone, sebbene, ciò è vero, si tratta di un influenza di entità e spessore diverso da quello che può svolgere il diritto unionale.

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