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Fisco

Due considerazioni su produzione e interpretazione delle norme tributarie

di Massimo Basilavecchia

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lug 03, 2026
∙ A pagamento

Gli articoli di BLAST vanno meditati, sono frutto di argomentazioni complesse, non solo tecniche; stimolano già a prima lettura, ma richiedono tempo e un’adeguata ponderazione al lettore che voglia intervenire nel dialogo che ne scaturisce. Ecco perché solo ad inizio luglio esprimo qualche considerazione su due articoli di BLAST che mi sono apparsi subito di grande interesse; cercando di legare il tema della produzione delle norme a quello dell’interpretazione. Sono due aspetti su cui si può fare molto, per recuperare un ruolo più stabile alla normativa e una maggiore “imparzialità” all’attività interpretativa degli enti impositori.

1. Comincio, per seguire un ordine logico, dal contributo di Dario Deotto “La certezza del diritto non si fa con un codice”, apparso il 7 aprile di quest’anno. L’articolo, del tutto condivisibile, a sua volta ispirato da precedenti riflessioni di Andrea Carinci, dichiarava un ragionevole scetticismo in ordine alla efficacia dell’emanando “codice tributario” per garantire certezza del diritto o quanto meno una stabilità pluriennale delle norme ivi incluse.

In un convegno tenutosi a Pisa una decina di giorni prima della pubblicazione dell’articolo, il professor Adame dell’Università di Siviglia aveva spiegato come la Costituzione spagnola preveda, in tema di libertà fondamentali e di libertà pubbliche, l’emanazione di una legge organica che richiede per l’approvazione la maggioranza assoluta del Parlamento. Sicché norme derogatorie (ad es., in materia di inviolabilità del domicilio) possono essere dichiarate incostituzionali, se adottate senza le maggioranze qualificate richieste dall’oggetto.

La selezione di argomenti di principio, da riservare ad una legislazione non di livello costituzionale ma rinforzata, frutto di convergenze che possono andare oltre la maggioranza, appare un modello meritevole di approfondimento.

Nello specifico, è legittimo chiedersi se si possa lavorare sull’ipotesi di una legge costituzionale che preveda un procedimento legislativo rinforzato (maggioranza qualificata, superiore a quella in genere richiesta per l’approvazione delle leggi) per regolare alcuni principi fondamentali del rapporto fisco contribuente, che sarebbero così sottratti alla mutevolezza della legislazione contingente, emanata sotto pressione di urgenze di volta in volta emergenti. Il tema della inefficacia dello Statuto del contribuente, in un quadro interpretativo che non vede troppo propenso il giudice della nomofilachia ad assicurare preminenza alle norme ivi contenute, viene in genere analizzato concludendo con l’auspicio di una costituzionalizzazione integrale, o quasi, dello Statuto. Via percorribile, certamente, ma impervia, e probabilmente destinata a ridurre all’essenziale le norme di carattere costituzionale.

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