Crediti non spettanti e inesistenti: nel dubbio l’Ufficio avvia il contraddittorio
di Gianfranco Antico
Il contraddittorio informato ed effettivo, previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, è oramai entrato a regime.
Con la conseguenza che l’annullabilità degli atti non preceduti dal confronto preventivo si verifica per tutti gli atti per i quali vi è obbligo di interlocuzione anteriormente all’atto di accertamento. L’istituto non trova applicazione per gli atti espressamente esclusi (comma 2 dell’articolo 6-bis) e per quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente; parimenti il contraddittorio preventivo non trova applicazione per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti (cfr. l’articolo 7-bis, inserito in sede di conversione in L. n.67/2024, del D.L.n.39/2024, che ha interpretato il comma 1, dell’articolo 6-bis della L.n.212/2000).
Le nuove diverse definizioni di crediti non spettanti o inesistenti sono contenute nell’articolo 1, comma 1, lett.g-quater e g-quinquies, del D.Lgs.n.74/2000 (si veda anche articolo di A. Gaeta e M. Nadalutti di oggi).
Risultano “crediti non spettanti“ i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella fissata dalla normativa di riferimento; così come i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente previsti, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito, per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; ulteriormente, sono considerati “non spettanti” i crediti utilizzati che presentano dei vizi nei prescritti adempimenti amministrativi espressamente indicati a pena di decadenza.
Sono, invece, “crediti inesistenti“ quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente previsti nella disciplina normativa di riferimento e i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Sul punto, rileviamo che la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.19868/2025, ha ritenuto che le definizioni di crediti “non spettanti“ e crediti “inesistenti“, introdotte dal D.Lgs.n.87/2024, essendo il frutto della pregressa elaborazione giurisprudenziale, possano essere applicate retroattivamente, quindi anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (29 giugno 2024).
Dalla ricostruzione normativa operata emerge che, nel caso di crediti non spettanti, per consentire il contradditorio, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine complessivamente non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.



