Credito d’imposta “inventato” in F24: il principio di proporzionalità cade di nuovo nel dimenticatoio
di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti
La recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco della scorsa settimana ha acceso un faro su un’interpretazione particolarmente severa della nuova disciplina sanzionatoria in materia di crediti d’imposta.
Il tema è quello dei crediti inesistenti e, in particolare, della nuova fattispecie aggravata, che il legislatore della riforma ha inteso punire con particolare rigore.
Per mettere ordine in una materia complessa, il Dlgs n. 87/2024, modificando le previgenti definizioni dei crediti inesistenti e non spettanti, ha infatti disegnato un sistema a più livelli di gravità. Partendo dalle fattispecie meno gravi, i crediti possono essere, in breve:
non spettanti, per violazioni quantitative o procedurali. L’utilizzo è punito con una sanzione del 25 per cento;
“irregolari”, per mancanza di requisiti formali, purché non stabiliti a pena di decadenza e purché i vizi siano sanati. L’utilizzo è punito con la sanzione fissa di 250 Euro;
inesistenti, per la mancanza originaria dei requisiti oggettivi o soggettivi. In questo caso, si applica la sanzione del 70 per cento del credito:
inesistenti c.d. “aggravati”, ossia frutto di «rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici». Limitatamente a questa categoria, sotto il profilo amministrativo (nulla cambia, invece, dal punto di vista penale), la sanzione “base” del 70 per cento viene aumentata dalla metà al doppio.
Il punto della risposta di Telefisco che suscita le maggiori perplessità è quello in cui l’Agenzia, richiamando l’atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025, chiarisce l’ambito applicativo della fattispecie più grave. Secondo l’Amministrazione, la condotta fraudolenta, meritevole della sanzione massima, ricorre «anche nel caso in cui il credito sia generato artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24».



