CATTIVI PENSIERI (MA NON SEMPRE) - Quando l’Agenzia delle Entrate individua correttamente l’abuso del diritto
di Dario Deotto
La scorsa settimana, qui su Blast, è stata commentata la risposta ad interpello n. 42/2026 in materia di abuso del diritto.
Per il caso specifico si rinvia a quanto è stato illustrato nell’articolo. A noi preme sottolineare che l’Agenzia delle Entrate, dopo un periodo in cui si è registrato qualche “sbandamento”, sembra avere ripreso la via che era stata inaugurata con i primi documenti di prassi del 2017 (dalla risoluzione n. 97/E di quell’anno in poi, per capirci). Il merito va attribuito anche dell’atto di indirizzo del Mef dello scorso anno.
In più occasioni, in precedenza, avevamo rilevato che secondo taluni documenti di prassi (e molte sentenze della Cassazione) sembrava che non fosse cambiato (quasi) nulla rispetto a prima, quando trovava applicazione l’abrogato articolo 37-bis del Dpr 600/1973.
Probabilmente qualcuno ricorderà che il problema della vecchia previsione antielusiva dell’articolo 37-bis consisteva in una sorta di apprezzamento casistico della meritevolezza economico/gestionale dell’operazione. In altri termini, tutto ruotava attorno al giudizio della presenza o meno di valide ragioni economiche in grado di supportare la “bontà” delle operazioni poste in essere. Sicché, nel tempo, quella che risultava, in realtà, una semplice possibile giustificazione circa la correttezza del comportamento adottato – le valide ragioni economiche appunto - si è trasformata, di fatto, in elemento fondante il concetto di elusione. In pratica, il difetto di valide ragioni economiche – da verificare caso per caso - era divenuto elemento “costitutivo” dell’elusione stessa. Moltissime operazioni, dunque, non caratterizzate dalla presenza di valide ragioni economiche sono state riprese dagli uffici – i cui atti in molti casi sono stati confermati dai giudici – creando una “letteratura” sull’elusione a dir poco fantasiosa.



