Holding familiare e donazione della nuda proprietà: il vantaggio è indebito ma la sostanza economica salva le operazioni
di Simona Baseggio e Barbara Marini
La risposta a interpello n. 42/2026 esamina un’operazione di riorganizzazione familiare articolata in due fasi e sottoposta al vaglio antiabuso ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000. E conferma che la sostanza economica delle operazioni entra in gioco solo dopo avere verificato se il vantaggio fiscale conseguito è indebito o meno.
Il caso riguarda due fratelli e il padre che intendono anzitutto conferire in una holding di nuova costituzione l’intero capitale di due società operative, applicando il regime del realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del Tuir, così da incrementare il patrimonio netto della conferitaria in misura coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. In una seconda fase, il padre procederebbe alla donazione ai figli della nuda proprietà delle quote della holding, assoggettando l’atto al regime ordinario dell’imposta sulle donazioni ex articolo 16 del TUSD, trattandosi di partecipazione non di controllo e quindi imponibile.
Il nodo centrale dell’analisi dell’Agenzia riguarda la natura del vantaggio fiscale conseguibile mediante la sequenza negoziale descritta. In linea con l’Atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, l’Amministrazione muove dalla verifica prioritaria dell’esistenza di un vantaggio fiscale indebito. L’effetto combinato del realizzo controllato e della successiva donazione comporta infatti che la base imponibile dell’imposta di donazione venga determinata sulla base di un patrimonio netto della holding che riflette i valori fiscali storici delle partecipazioni conferite e non il loro effettivo valore economico. Ne deriva un’imposizione sensibilmente inferiore rispetto a quella che si sarebbe realizzata con la donazione diretta delle partecipazioni detenute dal padre nella società Beta. Secondo l’Agenzia, tale risparmio integra un vantaggio fiscale indebito, in quanto contrasta con la ratio dell’articolo 16 del TUSD, che è quella di individuare un criterio valutativo semplificato ma idoneo a misurare la reale capacità contributiva espressa dal trasferimento. Nel caso di specie, invece, la base imponibile risultante dall’operazione non sarebbe rappresentativa dell’effettiva consistenza patrimoniale delle quote donate, producendo una compressione artificiale dell’imposta.


