Cattivi pensieri (ma non sempre) - L’utilizzo dell’IA come “cavallo di Troia” per comprimere i diritti del contribuente?
di Dario Deotto
Nel diritto tributario l’IA può rilevare su tre versanti:
1. quello della possibile soggettività passiva;
2. quale ausilio delle amministrazioni fiscali nell’attività di accertamento;
3. nell’ambito processuale.
La questione che più preoccupa è certamente quella dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività di accertamento, soprattutto nella prospettiva che le IA possano comprimere i diritti del contribuente.
Occorre ricordare che dell’impiego delle IA nell’attività di accertamento del tributo si è occupata, in più parti, la legge delega di riforma fiscale. Ad esempio, l’articolo 2 della L. 111/2023 specifica che, al fine di prevenire, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale, si farà “ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sulla tutela dei dati personali”. Ulteriormente, l’articolo 4 prevede l’utilizzazione della procedura di interpello per le persone fisiche e i soggetti di minori dimensioni per le “sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale”.
Inoltre, l’articolo 17 stabilisce il potenziamento delle tecnologie digitali, “anche con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:
1. realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2. operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3. perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti”.
L’attuazione di quest’ultima previsione è avvenuta con il Dlgs 13/2024 (quello relativo al concordato preventivo…), in particolare con l’articolo 2, con il quale si individuano tecniche di analisi deterministica e probabilistica nell’analisi del rischio fiscale. Ebbene, sono soprattutto due gli aspetti che preoccupano maggiormente. Il primo è quello relativo alla prevista possibilità di utilizzare anche dati “pubblicamente disponibili”: ciò potrebbe voler significare l’impiego anche di dati rinvenienti dalle c.d. piattaforme “social”, dove le (numerose) “distorsioni” della realtà fanno già fatica ad essere individuate da un “occhio” umano: figurarsi da un sistema di intelligenza artificiale.
L’altro timore è quello degli ulteriori bias che potrebbero derivare dalla pregressa infedeltà fiscale del contribuente nell’analisi probabilistica del rischio fiscale. E’ chiaro – e ciò traspare nitidamente dall’Informativa sulla logica sottostante i modelli di analisi del rischio basati sui dati dell’Archivio dei rapporti finanziari del 19 maggio 2023 – che soggetti che in passato hanno definito controlli e/o accertamenti o, magari, hanno utilizzato le diverse forme di sanatoria/regolarizzazioni messe a disposizione dal legislatore fiscale potrebbero avere maggiori probabilità di essere indicati (dall’algoritmo) come meritevoli di ulteriore controllo.
Questo con riguardo alla sfera endoprocedimentale (si tralasciano in questa sede le ulteriori delicatissime problematiche relative alla tutela dei dati personali).
Quanto alle ulteriori preoccupazioni circa l’automatico utilizzo delle IA nell’elaborazione dell’atto di accertamento, tendenzialmente si dovrebbe disattendere l’idea di un atto di accertamento fondato unicamente su quanto indicato dal sistema di intelligenza artificiale. In questa ipotesi, una basilare questione si porrebbe in relazione alla motivazione dell’atto, posto che il destinatario dello stesso deve risultare in grado di comprendere sia il fondamento di ciò che gli viene contestato sia il procedimento logico attraverso cui l’ufficio è giunto ad una certa conclusione. Nel caso dei sistemi intelligenti, la ricostruzione del procedimento logico non potrebbe prescindere dall’accesso all’algoritmo, il quale è, tuttavia, per sua natura inconoscibile, essendo il suo contenuto coperto da rigorose privative.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 881/2020, ha però ricordato che la decisione amministrativa automatizzata è subordinata alla piena conoscibilità – da parte di tutti i soggetti coinvolti - dell’algoritmo e dei criteri usati per il suo funzionamento.
Sempre il Consiglio di Stato, nella sentenza 2270/2019, con riferimento ad un atto amministrativo algoritmico, ha stabilito che “la caratterizzazione multidisciplinare dell’algoritmo … non esime dalla necessità che la formula tecnica… sia corredata da spiegazioni che la traducano nella regola giuridica ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice”.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’algoritmo deve risultare conoscibile a chiunque ne abbia potenziale interesse, al fine di potere fondare tout court un accertamento. E che tutto ciò deve trovare fondamento nella “regola giuridica”, la quale non può, ovviamente, consistere in una nota tecnica dell’amministrazione finanziaria.
In questo contesto, occorrerà certamente verificare – e ciò è emerso dalla puntata del podcast con Stefano Dorigo, disponibile dal prossimo venerdì, 28 marzo – cosa accadrà in conseguenza della recente “creazione”, ad opera del Dm 24 aprile 2024, della nuova sub-categoria (?...) degli atti di accertamento parziali “predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio dei dati”, atti che risultano esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo.
Poiché l’”incrocio dei dati” non può che realizzarsi tramite l’ausilio di sistemi di IA, in attesa di comprendere la latitudine della nuova species dell’accertamento parziale, è evidente che quest’ultimo dovrà necessariamente tenere conto dei “paletti” individuati dal Consiglio di Stato. Questo a maggiore ragione dopo l’esclusione dalla fase endoprocedimentale del contraddittorio di questa nuova tipologia di atti, contesto (quello del contraddittorio) nel quale l’ufficio sarebbe stato chiamato ad illustrare al contribuente i presupposti e gli esiti della procedura automatizzata.
Ulteriore problematica, sempre sul fronte delle tutele del contribuente, risulta quella che deriva dalla nuova previsione dell’articolo 10-novies nello Statuto del contribuente (per il quale, peraltro, mancano ancora le disposizioni applicative) relativo alla “consultazione semplificata”.
Viene stabilito che persone fisiche e società di persone in contabilità semplificata dovranno preventivamente utilizzare – quale condizione di ammissibilità all’interpello – un’apposita banca dati che contiene i documenti di prassi delle Entrate. Questa banca dati – di fatto una IA – consentirà l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Se la risposta non è individuata univocamente, allora l’IA informerà il contribuente che potrà presentare istanza di interpello. Se, invece, l’IA individua la risposta al caso concreto, occorre rilevare che si verificano degli effetti più limitati rispetto a quelli della risposta dell’interpello: si ha la (sola) non applicazione delle sanzioni ex articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente (se il contribuente si conforma alla risposta) ma non l’annullabilità degli atti impositivi difformi dalla risposta (propria dell’interpello ex articolo 11).
Anche quest’ultimo aspetto alimenta il timore che l’intelligenza artificiale possa “essere utilizzata come un cavallo di Troia per rinforzare l’interesse fiscale e piegare così i diritti del contribuente” [in questi termini, A. Giovannini, Note controvento su interesse fiscale e “giustizia nell’imposizione” come diritto fondamentale (muovendo dall’intelligenza artificiale), Rivista di diritto tributario, giugno 2023, 251].