In un precedente intervento avevamo avuto modo di segnalare come la lettera della norma sia palesemente contraria alla implementazione di una scissione mediante scorporo con una beneficiaria preesistente. Si veda https://www.blastonline.it/p/la-scissione-mediante-scorporo-dice.
Il dato normativo, infatti, appare chiaro. L’articolo 2506.1 cc comma 1 stabilisce che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”.
Si tratta di una previsione normativa che, indubbiamente, non è ben scritta e che contiene addirittura un refuso laddove si scrive due volte che le quote o le azioni delle beneficiarie sono trattenute dalla società scissa. Ciò che, tuttavia, appare chiaro al lettore (e quindi all'interprete della norma) è che le beneficiarie possono essere una o più società, ma deve trattarsi di società di nuova costituzione.
Ebbene, di fronte a questo dato normativo così inequivocabilmente chiaro non è mancato chi ha mostrato aperture nei confronti delle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie preesistenti. A ben vedere l’approccio permissivo era stato sposato dalla maggioranza degli Autori.
Varie sono state le argomentazioni proposte a favore di un'interpretazione estensiva quali, ad esempio, la paura del legislatore di evitare un eccesso di delega o la similitudine con altri ordinamenti, come quello tedesco. Ci sia permesso di osservare come queste argomentazioni non appaiano convincenti. Chi, per mestiere, studia e interpreta la norma fiscale è abituato a leggere la norma pesando e valorizzando ogni singola parola. Se, ad esempio, si approccia una previsione che consente un'agevolazione per i beni strumentali nuovi, nessun fiscalista e nessun funzionario dell'Agenzia delle Entrate si sognerebbe di estenderla ai beni usati. La lettera dell’articolo 2506.1 è sufficientemente chiara anche se non si pone in modo precettivo come in altri casi.
Se approcciamo, ad esempio, l’articolo 143, comma 1, del codice della strada si legge che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. Dalla lettura della norma appare chiaro che la guida a sinistra è sicuramente preclusa e mai a nessuno verrebbe in mente di considerarla ammessa, perché consentita in altre nazioni.
Analogamente, il riferimento operato dall’articolo 2506.1 a beneficiarie di nuova costituzione, pur in mancanza del “devono” non può che escludere la fattibilità della scissione mediante scorporo a vantaggio di società esistenti.
Il legislatore ha però deciso di intervenire sul tema con la bozza di decreto correttivo al Dlgs 19/2023. Il primo comma viene completamente riscritto in questi termini: «Con la scissione mediante scorporo una società assegna l’intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote».
La relazione illustrativa propone le seguenti osservazioni che riportiamo con alcune nostre note aggiuntive:
la scissione mediante scorporo può comportare l’attribuzione dell’intero patrimonio. Una prima lettura potrebbe far pensare alla scissione totale ma così non è;
la scissione rimane comunque parziale in quanto lo scorporo dell’intero patrimonio non determina l’estinzione della scissa che iscriverà in bilancio la partecipazione nata dall’operazione;
le beneficiarie possono essere di nuova costituzione o preesistenti. La specialità dello scorporo, infatti, è costituita dalla assegnazione alla scissa delle azioni o quote ma non dal fatto che debba essere una scissione a favore di neocostituite;
è stato espunto il riferimento alla “continuazione dell’attività”, “perché elemento non necessario per la definizione dell’istituto, tecnicamente impreciso e non pertinente nel caso in cui lo scorporo abbia a oggetto l’attribuzione dell’intero patrimonio”. Il riferimento alla continuazione dell’attività aveva lasciato spazio anche a fantasie quali la necessaria prosecuzione dello stesso tipo di attività da parte della scissa;
quando almeno una società beneficiaria preesiste all’operazione o almeno in parte le azioni o quote della società beneficiaria sono assegnate a un soggetto diverso, come nel caso di scissioni collegate, la scissione mediante scorporo deve farsi osservando in via di principio la disciplina generale della scissione, venendo meno alcune semplificazioni.
A questo punto bisognerà modificare la disciplina fiscale. L’esclusione dell’applicazione della disciplina sul riporto delle perdite contenuta nell’articolo 173 comma 10 ad opera del successivo comma 15-ter non ha ragione di essere in caso di scissioni mediante scorporo a favore di società preesistenti.