Anche le indagini bancarie sono in contrasto con la CEDU: Italia nuovamente condannata a Strasburgo
di Alberto Calzolari
L’Italia è stata nuovamente condannata a Strasburgo. In Corte EDU 8 gennaio 2026, Causa Ferrieri et Bonassisa v. Italia, la Corte Europea ha rilevato che il nostro ordinamento tributario vìola l’articolo 8 della CEDU anche sotto il profilo delle indagini bancarie, sempre più frequentemente utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza a supporto dell’attività di accertamento.
I due ricorrenti si erano rivolti alla Corte EDU dopo aver appreso, dagli istituti di credito raggiunti dalle richieste ispettive, che i loro dati bancari erano oggetto di indagine, comprensiva di ogni dettaglio riguardo a tutte le movimentazioni dei conti e ad ogni operazione finanziaria, nonché delle relative causali.
La Corte EDU dopo avere analizzato il quadro giuridico entro il quale sono svolte in Italia le indagini finanziarie, non ha potuto far altro che riscontrarne l’inadeguatezza. Dunque, nell’arco di meno di un anno il nostro Paese è stato condannato per tre volte, in ambito tributario, per la violazione dell’articolo 8 della CEDU, che protegge la vita privata e familiare delle persone. Dopo la ormai celeberrima sentenza Italgomme (più volte commentata sulle colonne di Blast) e la recentissima Agrisud 2014 (cfr. A. Calzolari, “La Corte EDU boccia nuovamente l’Italia: accessi e ispezione presso la sede dell’impresa sono illegittimi” su Blast dell’11 dicembre 2025), aventi entrambe ad oggetto le ispezioni presso il domicilio commerciale dei contribuenti, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che anche l’accesso ai dati bancari del contribuente non è svolto secondo i requisiti di cui all’articolo 8 par. 2 della CEDU.
Per chi scrive non è certo una sorpresa, avendo più volte evidenziato che la protezione del domicilio non deve essere limitata al legame delle persone con un luogo fisico, ma deve essere estesa al cosiddetto domicilio digitale. L’articolo 8 riguarda anche la riservatezza dei dati personali, dunque la privacy, la quale a sua volta deve essere ritenuta comprensiva dei dati bancari. L’ha rammentato nella pronuncia in commento la Corte EDU, riconoscendo che il completo disvelamento delle causali delle operazioni finanziarie concerne senza dubbio i dati personali dei contribuenti, dati che sovente possono assurgere alla categoria dei dati sensibili, il cui trattamento è storicamente soggetto a peculiari cautele da parte sia del diritto convenzionale sia di quello eurounitario, dunque a garanzie ulteriori rispetto a quelle che devono accompagnare la generalità dei trattamenti di dati personali.
La Causa Ferrieri et Bonassisa ricalca gran parte delle argomentazioni svolte dalla Corte EDU nelle due pronunce testé citate; si schematizzano quindi i tratti salienti della nuova sentenza:
a) il ricorso per saltum è una modalità di accesso alla Corte di Strasburgo legittima (anzi doverosa, pena la scadenza del termine per il ricorso) qualora l’ordinamento nazionale non renda disponibili rimedi giudiziali effettivi;
b) il trattamento dei dati bancari da parte delle autorità fiscali è certamente un’attività astrattamente legittima, ma considerato il particolare rilievo ch’essi rivestono nella sfera giuridica dei soggetti investigati, il trattamento in esame deve essere svolto in conformità dei requisiti ex articolo 8.2;
c) il primo di tali requisiti è il rispetto della riserva sostanziale di legge, in base al quale le norme devono essere chiare, accessibili e prevedibili nelle conseguenze, ed inoltre devono prevedere un sistema di controlli idonei ad evitare un utilizzo arbitrario del potere conferito alle autorità statali;
d) l’esame del quadro giuridico nazionale ha condotto la Corte a riscontrare che l’ordinamento tributario conferisce alle autorità procedenti un potere discrezionale illimitato, soprattutto a causa dell’interpretazione della Cassazione, secondo cui non è richiesta la motivazione dell’autorizzazione all’accesso ai dati finanziari, risultandone irrilevante il contenuto;


