La Corte EDU boccia nuovamente l’Italia: accessi e ispezioni presso la sede dell’impresa sono illegittimi
di Alberto Calzolari
È giunta una nuova bocciatura alla disciplina italiana sugli accessi presso il domicilio del contribuente, con la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2025, Causa Agrisud 2014 Srl semplificata et alii v. Italia.
Si potrebbe dire che si tratta di un aggiornamento dell’ormai celebre Causa Italgomme, anche considerando gli ampi riferimenti che la Corte effettua verso tale pronuncia, ma è possibile scorgere anche qualche elemento di novità. Partiamo dai tratti comuni:
- la Corte EDU ha esaminato (e riunito) i ricorsi di otto imprese, sette delle quali aventi la veste giuridica di Srl e una di Snc;
- gli otto ricorrenti hanno contestato l’illegittimità degli accessi condotti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate presso la sede della società;
- gli otto ricorrenti hanno contestato la mancanza di tutele a fronte del potere investigativo delle autorità finanziarie e quindi la violazione dell’articolo 8 CEDU (che protegge la riservatezza della vita privata, compresi la riservatezza del domicilio e della corrispondenza), unitamente alla violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) e, in un caso, dell’articolo 6 CEDU (diritto a un equo processo);
- come nella Causa Italgomme, la Corte EDU ha ritenuto “assorbite” le contestazioni relative all’articolo 13 e all’articolo 6, e ha esaminato il ricorso esclusivamente sotto il profilo della tutela del domicilio, ex articolo 8 CEDU (si rammenta che il mancato esame della contestata violazione dell’articolo 6 non significa che la Corte non lo ha ritento applicabile ai ricorsi, bensì che la contestazione del negato diritto di accedere a un tribunale, come di ottenere un ricorso effettivo, deve essere ricompresa nell’esame della riserva giurisdizionale di legge, che è parte della tutela ex articolo 8).
Per quanto concerne la parte confermativa della Causa Agrisud 2014 occorre in particolare evidenziare che, come in Italgomme, la Corte EDU ha respinto l’eccezione del Governo italiano relativa al mancato esaurimento dei mezzi di ricorso interno (normalmente una delle condizioni di ammissibilità del ricorso a Strasburgo). Gli otto ricorrenti hanno infatti presentato tempestivo ricorso alla Corte EDU all’indomani dell’ispezione presso la sede societaria, senza attendere l’eventuale notifica di un atto di accertamento e senza contestare l’illegittimità dell’accesso avanti a un’autorità giudiziaria italiana. La Corte EDU ha ribadito che in assenza di mezzi di ricorso effettivi non è necessario esperire le vie di ricorso nazionali, ma occorre procedere con il ricorso diretto alla Corte medesima, attraverso il cosiddetto ricorso per saltum.
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