Accesso illegittimo in azienda: prove inutilizzabili anche prima della riforma? La parola alle Sezioni Unite
di Andrea Gaeta
Con l’ordinanza interlocutoria n. 13696 di ieri 11 maggio, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se nell’ordinamento tributario, già prima dell’introduzione dell’articolo 7-quinquies della L. 212/2000, esistesse un principio generale di inutilizzabilità dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente.
Il giudizio, che ha già visto l’emissione di una prima ordinanza interlocutoria commentata su Blast da Alberto Calzolari, oltre che di una seconda, riguarda una società produttrice di calcestruzzo, nei confronti della quale la Guardia di Finanza aveva eseguito un accesso presso la sede sociale, autorizzato dal Comandante del nucleo di Polizia Tributaria. All’esito della verifica, nel 2015 l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, contestando la deducibilità di diversi costi.
Dopo il rigetto dell’appello della contribuente e l’accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio, la controversia è giunta in Cassazione e in quella sede, per la prima volta, prima di riproporre le questioni già affrontate nei gradi di merito, la Società ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell’accertamento ai sensi dell’articolo 7-ter dello Statuto, perché la verifica si era fondata su un’autorizzazione all’accesso rilasciata dalla stessa Amministrazione procedente anziché dalla Procura della Repubblica, con violazione dell’articolo 14 della Costituzione come “integrato” dall’articolo 8 della CEDU.
Inoltre, è stato chiesto di dichiarare inutilizzabili i documenti acquisiti in verifica, ai sensi dell’articolo 7-quinquies dello Statuto.
Con riferimento al primo profilo, la Corte esclude il vizio della nullità per gli atti formati – come nel caso di specie – prima del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore della nuova norma. «Di gran lunga più complesso» è invece l’esame della questione circa l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 7-quinquies dello Statuto, che sancisce la inutilizzabilità, a fini accertativi, degli elementi di prova acquisiti in violazione di legge. Occorre infatti comprendere se la norma sia innovativa, o se invece, al contrario, sia ricognitiva di un principio già ricavabile dal sistema in via interpretativa.
La sezione tributaria, nell’ordinanza in commento, sposa decisamente la seconda tesi, e lo fa attraverso un’interpretazione che definisce «unionalmente, convenzionalmente e costituzionalmente orientata».


