500 milioni di fatturato per il regime di adempimento collaborativo: opportunità o ipocrisia del sistema?
di Chiara Forino
Con il nuovo anno sono entrate in vigore le nuove soglie dimensionali per presentare istanza di ammissione al regime di adempimento collaborativo introdotto con il D.lgs. 128/2015. Si passa dai 750 milioni di euro di fatturato annuo alla nuova soglia del mezzo miliardo, nel rispetto degli scaglioni di progressivo ampliamento della platea fissato dal D.lgs. 221/2023 che ha riformato profondamente il regime stesso.
In un contesto normativo in continuo e a tratti caotico mutamento, come ha ben raccontato Marco Cramarossa in uno dei suoi ultimi articoli, il solo fatto che questa scadenza, fissata tre anni fa, sia stata rispettata senza alcuna modifica è meritevole di plauso o, quantomeno, suscita una seppure piccola sorpresa.
Non è tuttavia questo il cuore della notizia. Questo abbassamento è il penultimo step prima della soglia definitiva di 100 milioni che, dal 2028, consentirà a tutti i soggetti, attualmente definiti “di grandi dimensioni”, di presentare istanza e passare dalla competenza delle Direzioni Regionali – Ufficio Grandi Contribuenti all’interlocuzione diretta con la Direzione Centrale – Ufficio Adempimento Collaborativo. Un cambio che potrebbe sembrare meramente formale, ma che potrebbe rivoluzionare l’assetto dei rapporti tra il Fisco e le imprese più strutturate.
Nella pagina del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata gli uffici regionali Controllo grandi contribuenti, infatti, viene dato risalto alla rilevanza economico-fiscale delle imprese con ricavi o compensi superiori ai 100 milioni di euro, tanto da ritenerle meritevoli di una “vigilanza specifica” e di una “sostanziale ridefinizione delle modalità di intervento”. In particolare, l’Agenzia da anni ha inserito il c.d. tutoraggio, ovvero una specifica attività di analisi di rischio effettuata sui singoli contribuenti con l’obiettivo, in prospettiva, di affiancare al recupero dell’evasione pregressa un incremento delle basi imponibili dichiarate a seguito dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti dei diversi obblighi fiscali, sia in merito alle dichiarazioni che dei versamenti spontanei.
Già nel 2022 il Direttore dell’Agenzia, con il provvedimento 74913, aveva voluto coinvolgere alcuni degli Uffici Grandi Contribuenti nell’esercizio dei poteri istruttori ex articoli 32 e 33 del DPR 600/1973 e articolo 51 DPR 633/1972, nelle attività del Regime Adempimento Collaborativo. In particolare, il provvedimento assegnava a tali uffici il controllo delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al regime, sebbene “su delega, secondo le direttive e sotto il coordinamento dell’Ufficio Adempimento Collaborativo”, che manteneva in via esclusiva le competenze per i controlli. Questo coinvolgimento, all’epoca limitato al triennio 2022-2024, aveva probabilmente un duplice scopo: in primo luogo, quello di estendere alle diramazioni territoriali il nuovo approccio di dialogo preventivo tra Fisco e Contribuente e di scardinare anche negli uffici più operativi l’approccio “guardia e ladro” che, pur portando al raggiungimento degli obiettivi monetari di recupero del gettito, inevitabilmente deteriorava la relazione con il contribuente. In subordine, probabilmente ha pesato la necessità di alleggerire di parte delle attività l’ufficio centrale che, nonostante il grande e concreto interesse suscitato dal regime, non era aumentato in modo proporzionale in termini di risorse umane assegnate.
Ora, è innegabile che la riforma del Regime ha aumentato in modo considerevole gli effetti premiali, diretti e indiretti, per i soggetti ammessi: azzeramento delle sanzioni amministrative per le fattispecie comunicate preventivamente e dimezzamento delle sanzioni amministrative per le condotte riconducibili a rischi inseriti nella mappa dei rischi fiscali in primis, ma anche lo scudo penale per le violazioni ex articolo 4 del D.lgs. 74/2000, l’esenzione della prestazione di garanzia per le istanze di rimborso, e, in ordine sparso, il ravvedimento guidato, l’interpello abbreviato, l’interlocuzione rafforzata in caso di risposta negativa, la riduzione di due anni dei termini di accertamento, la possibilità di regolarizzare il pregresso e di concordare i controlli ex-ante. Indirettamente, essere ammessi al Regime Adempimento Collaborativo significa anche ottenere un “rating” di rischio fiscale basso, ridurre (se non azzerare) il contenzioso ed avere un referente unico in caso di controlli e ispezioni, sia dell’Agenzia che della Guardia di Finanza. Dal 2028, inoltre, salvo modifiche all’attuale normativa, i soggetti ammessi al regime saranno gli unici soggetti, oltre agli aderenti al c.d. concordato preventivo biennale, ad essere esonerati dall’applicazione della famigerata ritenuta dello 0,5 per cento su tutte le operazioni B2B (1 per cento dal 2029) di cui si è ampiamente discusso su Blast alla fine dello scorso anno (si legga Dario Deotto del 22 dicembre).
Se si guarda solo a questo aspetto, per le società che si impegnano in questo percorso sembra effettivamente attuata la volontà espressa dal legislatore di fornire uno strumento che garantisca la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, come enunciato nel decreto istitutivo del regime, in attuazione alla legge delega 23/2014 “per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”.
Tuttavia, accanto alle innegabili luci, non si può negare che la medesima riforma, entrata in vigore ormai due anni fa, ma ancora parzialmente inattuata, ha reso il medesimo regime più oneroso, sia in termini di costi, con l’introduzione dell’obbligo di una certificazione rilasciata da un soggetto terzo e indipendente, che di adempimenti. Maggiori oneri che, inoltre, si scontrano con una riduzione del principale valore aggiunto del regime: la disponibilità di un team dedicato, con cui instaurare un’interlocuzione preventiva e continua e, soprattutto, basata su una profonda conoscenza della singola realtà aziendale.
Questa tensione organizzativa, dovuta non alla mancanza di volontà dei funzionari, ma alla ben nota carenza di personale, dovrebbe almeno in parte risolversi con l’assunzione dei 350 vincitori dell’ultimo concorso bandito dall’Agenzia delle entrate e interamente dedicati alla Cooperative Compliance. Personale che, per quanto tecnicamente qualificato, avrà comunque bisogno di tempo per acquisire le competenze necessarie a raggiungere la piena operatività in un contesto complesso come quello della fiscalità delle imprese di grandi dimensioni e in una realtà culturale e professionale nuova come quella dell’Adempimento Collaborativo. In ogni caso, senza il coinvolgimento di tutte le diramazioni territoriali dell’Agenzia, queste assunzioni difficilmente saranno sufficienti a garantire nei prossimi anni un servizio di qualità a tutta la potenziale platea.
È bene ricordare che le imprese che hanno scelto di fidarsi dell’Amministrazione, adottando un approccio completamente trasparente per la gestione della variabile fiscale e puntando sul dialogo e sulla condivisione tempestiva delle tematiche e delle strategie, hanno agito da attori economici razionali. Hanno investito tempo e denaro per ottenere la certezza preventiva ed evitare controlli futuri dall’esito incerto, scommettendo contro la storica instabilità normativa e la consolidata diffidenza nei confronti dell’ente pubblico. Dai numerosi convegni organizzati dalle Associazioni di categoria, dal Ministero e dall’Agenzia stessa emerge un bilancio sicuramente positivo, ma timori e perplessità iniziano a trapelare anche dai più ferventi sostenitori dell’approccio fiduciario tra Fisco e Contribuente. Aumentano gli oneri, ma il ritorno dell’investimento soffre a causa di sistema per molti aspetti inefficiente e ondivago.
La certezza del diritto, la possibilità di avere un’interlocuzione diretta, qualificata e tempestiva con personale qualificato, in un rapporto non paritario, ma equo e rispettoso, dovrebbero infatti essere garantiti a tutti i contribuenti, a prescindere dalle dimensioni o dalla struttura. Questo è anche l’obiettivo teorico del legislatore, che, oltre a ridurre progressivamente le soglie dimensionali, ha voluto introdurre anche un regime opzionale, seppur con minori effetti premiali, per tutti i soggetti che non presentano nessuno dei requisiti per accedere al regime ordinario. Trasparenza in cambio di certezza, ma con poco coraggio nella parte attuativa, con clausole, limitazioni, formalismi che azzoppano sul nascere il necessario cambio culturale basato su fiducia e trasparenza, che devono essere bidirezionali. Tuttavia, all’atto pratico questo obiettivo continua a sembrare più un privilegio ad appannaggio di pochi che un diritto di tutti, nonostante i meritevoli tentativi in tal senso.
In sintesi, l’abbassamento delle soglie rimane un’ottima opportunità per le imprese che possono puntare, avendone i requisiti, a beneficiare dei numerosi vantaggi riservati al “club” esclusivo che, ad oggi, conta poco meno di 150 soggetti, sebbene il rapporto costi-benefici sia in costante evoluzione, anche a causa delle incertezze legate all’ancora incompleta attuazione della riforma in vigore dal 2023. Con un auspicio: che si punti a un rapporto tra Fisco e Contribuente davvero basato sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza e sulla volontà di costruire un Paese più forte e competitivo per tutti i contribuenti che, quotidianamente, si impegnano ad essere onesti e ad applicare correttamente le norme fiscali. Non solo con i proclami, ma nell’operatività di tutti i giorni. Con norme chiare, stabili e coerenti, che considerino non solo l’azione (o la violazione) in sé, ma anche la dimostrabile buona volontà del contribuente di agire in modo corretto. E, se non è chiedere troppo, con un progetto di lungo periodo basato su un obiettivo di crescita del Paese, piuttosto che sulla paura e la diffidenza o, peggio, sul miope incasso a breve termine.


