Voli a rischio per crisi del carburante: cosa succede se il biglietto è già stato acquistato? I diritti dei passeggeri tra rimborsi e cancellazioni
di Immacolata Duni
L’attuale scenario internazionale, segnato dalle note tensioni geopolitiche e dai conseguenti problemi nell’approvvigionamento di carburante per il trasporto aereo, fa sorgere alcune domande tra coloro che stanno acquistando voli, o li hanno già acquistati, in vista della stagione estiva.
Cosa accade se un volo viene cancellato per cause legate alla crisi energetica o a eventi bellici? È possibile ottenere il rimborso?
La risposta si rinviene nella normativa europea, che offre un quadro chiaro di tutela.
Il diritto al rimborso in caso di cancellazione del volo
Il riferimento normativo principale è il Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione, ritardo prolungato o negato imbarco.
Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a scegliere tra:
il rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni;
un volo alternativo verso la destinazione finale;
reindirizzamento su un volo successivo.
Tale diritto sussiste indipendentemente dalla causa della cancellazione, anche quando questa sia dovuta a fattori straordinari come crisi internazionali o problemi di approvvigionamento di carburante.
Pertanto, anche in uno scenario di emergenza legato alla guerra o a tensioni energetiche, il diritto al rimborso resta pienamente garantito.
Circostanze eccezionali ed esclusione della compensazione
Diverso è il tema della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento, che può arrivare fino a 600 euro.
La compensazione pecuniaria altro non è che un indennizzo forfettario previsto per il disagio subito. In presenza di “circostanze eccezionali”, tra cui rientrano ovviamente eventi bellici, instabilità politica o crisi energetiche globali, il vettore aereo può essere esonerato dal pagamento di tale compensazione.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che tali eventi devono essere:
non prevedibili;
inevitabili anche adottando tutte le misure del caso.
In questo contesto, una crisi del carburante derivante da tensioni geopolitiche potrebbe legittimamente essere qualificata come circostanza eccezionale.
Vero è che queste criticità risultano già note e quindi il vettore potrebbe non essere esonerato dalla responsabilità, con conseguente diritto del passeggero anche alla compensazione pecuniaria.
Resta tuttavia fermo il diritto all’assistenza (pasti, pernottamento, trasferimenti) in caso di disservizi.
Una cosa è certa: il rischio giuridico non è mai del passeggero che acquista il biglietto ed esercita un diritto legittimo.
La responsabilità dell’esecuzione del volo rimane integralmente in capo al vettore, il quale è tenuto a organizzare il servizio in modo efficiente e prevedere, nei limiti del possibile, anche situazioni di criticità note o prevedibili.
Pertanto, la mera conoscenza di uno scenario potenzialmente problematico, come una crisi del carburante già in atto, non comporta alcuna limitazione dei diritti del passeggero, né può giustificare un’esenzione automatica da responsabilità per la compagnia aerea.



