L’articolo 6 del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, ha ridisegnato il calendario dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per una vasta platea di contribuenti. Come accade ormai da sette anni consecutivi, la scadenza ordinaria del 30 giugno viene differita per i soggetti ISA e le categorie assimilate. La novità di quest’anno, come già detto su queste pagine, non sta nella proroga in sé, ma nella maggiorazione applicabile a chi intende avvalersi dell’ulteriore differimento di trenta giorni: non più lo 0,40 per cento, bensì lo 0,80 per cento. Un raddoppio che, come si è già detto su queste pagine, produce un’asimmetria inedita nel sistema dei versamenti.
La proroga si applica ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori alla soglia di 5.164.569 euro. Beneficiano del medesimo differimento anche i contribuenti in regime forfettario, quelli che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (c.d. contribuenti minimi), nonché i soggetti che presentano altre cause di esclusione dagli ISA, purché diverse dal superamento della predetta soglia di ricavi o compensi. La proroga si estende infine ai soci di società, associazioni e imprese tassate per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, a condizione che la società o associazione partecipata presenti i requisiti sopra indicati.



