Con la circolare n. 72 del 3 luglio scorso l’INPS ha finalmente sciolto uno dei dubbi che, negli ultimi mesi, aveva accompagnato l’entrata in vigore dell’obbligo di pubblicazione delle vacancy sul SIISL per l’accesso ai benefici contributivi. La precisazione riguarda il nuovo incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 62/2026: la pubblicazione della vacancy non è richiesta quando il beneficio è collegato alla trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Un chiarimento che, per molti operatori, rappresenta prima di tutto un sospiro di sollievo.
La questione nasceva dall’articolo 14 del DL. n. 159/2025, che ha introdotto, dal 1° aprile 2026, l’obbligo di pubblicare sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) la posizione lavorativa per la quale si richiede un beneficio contributivo. Una formulazione molto ampia, che aveva inevitabilmente fatto sorgere il dubbio se tale adempimento dovesse riguardare anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro già esistenti, nonostante in questi casi non vi sia alcuna ricerca di personale da effettuare.
La risposta dell’INPS è netta. La vacancy costituisce un adempimento previsto esclusivamente per l’assunzione di personale alle dipendenze e non per la stabilizzazione di lavoratori già presenti in azienda. Del resto, sarebbe stato difficile sostenere il contrario. Nel caso della trasformazione, infatti, il lavoratore è già stato selezionato, ha già preso servizio e sta già svolgendo la propria attività. Pretendere la pubblicazione di un’offerta di lavoro per una posizione già occupata avrebbe significato trasformare un adempimento nato per favorire l’incontro tra domanda e offerta in una mera formalità priva di qualsiasi utilità concreta.
Il chiarimento assume particolare rilievo proprio perché riguarda il nuovo incentivo destinato alla stabilizzazione degli under 35 mai occupati a tempo indeterminato. La misura riconosce ai datori di lavoro privati un esonero pari al 100 per cento dei contributi previdenziali a proprio carico, nel limite di 500 euro mensili per ventiquattro mesi, a condizione che la trasformazione riguardi rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, e sia effettuata tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. Restano naturalmente ferme tutte le ulteriori condizioni previste dalla norma e illustrate dalla circolare, dall’incremento occupazionale netto al rispetto delle regole generali sugli incentivi all’occupazione.



