Utili extracontabili, ritenute immaginarie e responsabilità solidale del socio
di Vincenzo Fusco
La distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa è ormai da anni uno dei più collaudati cavalli di battaglia impositivi dell’Agenzia delle Entrate.
Il meccanismo è ben noto: il maggiore reddito accertato in capo alla società, in ragione del ridotto numero dei suoi soci, viene presuntivamente distribuito tra questi ultimi, cosicché la scure impositiva cala anche su di loro.
La complicità della Cassazione è stata decisiva, malgrado i ripetuti moniti della dottrina, variamente declinati, circa la discutibile tenuta logica del ragionamento presuntivo e i suoi limiti, nonché, ça va sans dire, circa l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione alla luce del tanto bistrattato articolo 7, comma 5-bis, D. Lgs. n. 546/1992.
Ciò nonostante, la costruzione di matrice pretoria sembra assimilabile a quelle entità che, una volta entrate nel circuito applicativo, acquisiscono la stessa resistenza biologica dei virus, continuando a moltiplicarsi malgrado i ripetuti tentativi contenitivi.
Senonché, negli ultimi tempi, l’azione erariale pare avere imboccato una strada ulteriore, probabilmente per togliersi dagli imbarazzi, antivedendo un nuovo corso della Cassazione. Nella forma forse più sofisticata, ma non per questo meno insidiosa.
Il ragionamento parrebbe il seguente: se il maggior imponibile accertato in capo alla società rappresenta un utile extracontabile destinato ai soci, allora la società, nel momento in cui quell’utile si considera distribuito, avrebbe dovuto applicare la ritenuta del 26 per cento prevista per i dividendi ex articolo 27 D.P.R. n. 600/1973. E a questo punto, replicando la medesima pretesa, perché non coinvolgere anche il socio quale coobbligato solidale, sfruttando il grimaldello dell’articolo 35 D.P.R. n. 602/1973?
Ecco allora il nuovo espediente per aggredire il socio, non più destinatario di un accertamento per presunta percezione di utili extracontabili, ma raggiunto direttamente da una cartella di pagamento quale preteso sostituito d’imposta, chiamato a rispondere in solido della ritenuta che la società avrebbe omesso di operare e versare.
La fantasia, bisogna riconoscerlo, non manca.



